Garante per la protezione dei dati personali
 Collana contributi (Volumi on line) - 06 dicembre 2006   
 

Privacy e giornalismo - diritto di cronaca e diritti dei cittadini (Seconda edizione aggiornata)

Privacy e giornalismo
diritto di cronaca e diritti dei cittadini
a cura di Mauro Paissan

On line la seconda edizione aggiornata

Allegati

Codice in materia di protezione dei dati personali | Parte II Titolo XII: Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica | Capo II - Codice di Deontologia | Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica | Il codice deontologico  | Raccomandazione R(2003)13 del Consiglio d'Europa su informazione e procedimenti penali

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CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Gazzetta ufficiale 29 luglio 2003, n. 174)

Parte II - Titolo XII: Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Capo I - Profili generali
 
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art. 137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26 (1);
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 (2) per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 (3) e 26 (4).

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 (5) e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) (6), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Capo II - Codice di Deontologia
Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 (7) l'adozione dal parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13 (8).

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12 (9).

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) (10).

 


 


CODICE DEONTOLOGICO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA
(Gazzetta ufficiale 3 agosto 1998, n. 179)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto il comma 4 bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;

Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;

Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

DISPONE

la trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998  [doc. web n. 46685]

IL PRESIDENTE
Rodotà


 


Ordine dei giornalisti - Consiglio Nazionale

IL CODICE DEONTOLOGICO

Articolo 1 - Principi generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675 del 1996.

Articolo 2 - Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675 del 1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del 1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69 del 1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675 del 1996.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Articolo 3 - Tutela del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Articolo 4 - Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 5 - Diritto all'informazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Articolo 6 - Essenzialità dell'informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Articolo 7 - Tutela del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Articolo 8 - Tutela della dignità delle persone
1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Articolo 9 - Tutela del diritto alla non discriminazione
1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Articolo 10 - Tutela della dignità delle persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 11 - Tutela della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 12 - Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675 del 1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Articolo 13 - Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69 del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

[doc. web n. 46685]

 


 

RACCOMANDAZIONE R(2003)13 DEL CONSIGLIO D'EUROPA SU INFORMAZIONE E PROCEDIMENTI PENALI
Questo testo è stato adottato il 10 luglio 2003 dal Comitato dei ministri degli stati membri del Consiglio di Europa e ha per titolo "Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali". (Traduzione non ufficiale a cura dell'Ufficio del Garante)

Principio 1 - Informazione del pubblico attraverso i mezzi di comunicazione
Il pubblico deve poter essere informato sull'attività delle autorità giudiziarie e di polizia attraverso i mezzi di comunicazione. Pertanto, i giornalisti devono avere la possibilità di riferire e commentare liberamente il funzionamento del sistema giudiziario penale, con le sole limitazioni previste ai sensi dei principi che seguono.

Principio 2 - Presunzione di innocenza
Il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un giusto processo. Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi dai mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato.

Principio 3 - Accuratezza delle informazioni
Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero fornire ai mezzi di comunicazione soltanto informazioni precedentemente verificate oppure informazioni basate su ipotesi ragionevoli. Quest'ultima circostanza dovrebbe essere specificata chiaramente ai mezzi di comunicazione.

Principio 4 – Accesso alle informazioni
Qualora un giornalista abbia ottenuto lecitamente da autorità giudiziarie o di polizia informazioni in rapporto a procedimenti penali in corso, tali autorità dovrebbero fornire le informazioni in oggetto, senza discriminazioni, a tutti i giornalisti che ne facciano o ne abbiano fatto richiesta.

Principio 5 – Modalità di informazione dei mezzi di comunicazione
Qualora autorità giudiziarie e di polizia abbiano deciso autonomamente di fornire informazioni ai mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali in corso, tali informazioni dovrebbero essere fornite senza discriminazioni e, ogniqualvolta ciò risulti possibile, attraverso comunicati stampa, conferenze stampa tenute da funzionari/ufficiali autorizzati o analoghe modalità comunque autorizzate.

Principio 6 – Informazione regolare durante procedimenti penali
In rapporto a procedimenti penali di interesse pubblico, o ad altri procedimenti penali che abbiano suscitato particolare attenzione da parte del pubblico, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero informare i mezzi di comunicazione sui passi più importanti compiuti purché ciò non comprometta il segreto investigativo e le indagini di polizia né impedisca o ritardi la conclusione dei procedimenti stessi. Qualora si tratti di procedimenti penali condotti per periodi prolungati, le informazioni in oggetto dovrebbero essere fornite a intervalli regolari.

Principio 7 – Divieto di sfruttare le informazioni
Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di sfruttare informazioni relative a procedimenti penali in corso per finalità commerciali o comunque diverse da quelle pertinenti all'attuazione delle norme di legge.
Principio 8 – Tutela della privacy in rapporto a procedimenti penali in corso
Nel fornire informazioni relative a persone sospettate, imputate o condannate oppure ad altri soggetti coinvolti in procedimenti penali si dovrebbe rispettare il diritto di tali persone alla tutela della privacy, conformemente all'articolo 8 della Convenzione. Particolare tutela dovrebbe essere fornita ai soggetti coinvolti che siano minori di età e ad altri soggetti vulnerabili, nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate. In ogni caso, si dovrebbero tenere particolarmente presenti le conseguenze nocive che possono investire le persone di cui al presente Principio a seguito della rivelazione di informazioni tali da consentirne l'identificazione.

Principio 9 – Diritto di rettifica o diritto di replica
Salva la disponibilità di altri strumenti, chiunque sia stato oggetto di notizie inesatte o diffamatorie su mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali dovrebbe avere il diritto di rettifica o di replica, secondo i casi, nei confronti dei mezzi di comunicazione interessati. Il diritto di rettifica dovrebbe sussistere anche con riferimento a comunicati stampa contenenti informazioni inesatte che siano stati rilasciati da autorità giudiziarie o di polizia.

Principio 10 – Necessità di prevenire influenze pregiudizievoli
In rapporto a procedimenti penali, soprattutto qualora vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento.

Principio 11 – Pregiudizio derivante dalla pubblicizzazione nella fase pre-dibattimentale
Qualora la persona accusata di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace.

Principio 12 – Ammissione dei giornalisti
I giornalisti dovrebbero poter accedere alle udienze pubbliche ed alla pubblica lettura di sentenze senza alcuna discriminazione e senza la necessità di previo accredito. Non dovrebbero essere esclusi dai dibattimenti, tranne e nella misura in cui il pubblico ne sia escluso ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

Principio 13 – Accesso dei giornalisti alle aule giudiziarie
Le autorità competenti dovrebbero prevedere che nelle aule giudiziarie sia disponibile un numero di posti per i giornalisti tale da soddisfare la relativa domanda, senza escludere la presenza del pubblico e salvo che ciò risulti chiaramente impraticabile.

Principio 14 – Servizi in diretta e registrazioni nelle aule giudiziarie
Non dovrebbe essere consentito effettuare servizi in diretta o registrazioni in aule giudiziarie, tranne e nella misura in cui ciò sia permesso espressamente da disposizioni di legge o dalle competenti autorità giudiziarie. Questo tipo di servizi dovrebbero essere autorizzati soltanto se non comportano un grave rischio di esercitare indebita influenza sulle vittime, i testimoni, le parti in causa, i giurati o i giudici.

Principio 15 – Ausili per le attività informative dei mezzi di comunicazione
Le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione dei giornalisti, su semplice richiesta e tempestivamente, informazioni relative al calendario delle udienze, alla formulazione di atti di accusa o imputazioni, ed ogni altra informazione pertinente alle cronache giudiziarie, a meno che ciò risulti impraticabile. Ai giornalisti dovrebbe essere consentito, senza discriminazioni, di fare o ottenere copia di sentenze delle quali sia stata data pubblica lettura. I giornalisti dovrebbero avere la possibilità di diffondere o comunicare al pubblico tali sentenze.

Principio 16 – Protezione dei testimoni
Non si dovrebbe rivelare l'identità dei testimoni, a meno che un testimone abbia dato preventivamente il proprio consenso, l'identificazione del testimone sia di interesse pubblico, oppure la testimonianza sia già stata resa pubblicamente. Non si dovrebbe mai rivelare l'identità di un testimone se ciò può metterne in pericolo la vita o la sicurezza. Occorre rispettare quanto previsto dai programmi di protezione per testimoni, soprattutto nei procedimenti penali relativi alla criminalità organizzata o a reati intrafamiliari.

Principio 17 – Informazione da parte dei mezzi di comunicazione sull'esecuzione di condanne giudiziarie
Ai giornalisti dovrebbe essere consentito avere contatti con persone che scontano pene detentive in carcere, nella misura in cui ciò non pregiudichi la corretta amministrazione della giustizia, i diritti dei detenuti e del personale penitenziario o la sicurezza dell'istituto di detenzione.

Principio 18 – Informazione da parte dei mezzi di comunicazione successiva all'esecuzione di condanne giudiziarie
Al fine di non pregiudicare la reintegrazione sociale di persone che abbiano scontato condanne giudiziarie, il diritto alla tutela della privacy sancito dall'articolo 8 della Convenzione dovrebbe comprendere il diritto di tutelare l'identità di tali persone in rapporto al reato pregresso una volta scontata la condanna giudiziaria, tranne che le suddette persone abbiano espressamente acconsentito alla rivelazione della loro identità oppure loro stesse ed il reato pregresso siano, o siano tornati ad essere, di interesse pubblico.



NOTE

(1) L'articolo 26 del Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che "I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".
(2) Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari): "1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili."
(3) Art. 23 (Consenso): "1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.  4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili."
(4) Vedi nota n. 1.
(5) Art. 2 (Finalità): "1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. 2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento."
(6) La disposizione citata prevede, in materia di accesso ai dati personali, il diritto dell'interessato di ottenere l'indicazione dell'origine dei propri dati.
(7) Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta): "1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione ed il rispetto. 2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'Allegato A) del presente codice. 3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139."
(8) L'articolo 13 detta disposizioni in materia di informativa agli interessati, prevedendone contenuti e modalità.
(9) Vedi nota n. 7.
(10) Art. 143 (Procedimento per i reclami): "1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento: a) (…); b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati; (…)".