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Provvedimento del 30 aprile 2008 [1519599]

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[doc. web n. 1519599]

Provvedimento del 30 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 gennaio 2008, presentato da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di Gopuglia s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione presso il proprio indirizzo di posta elettronica di una comunicazione promozionale non richiesta da parte di tale società, ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato;

RILEVATO che il ricorrente, ritenendo incompleto il riscontro ricevuto, ha chiesto anche di ricevere l´attestazione che le operazioni di cancellazione sono state portate a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati eventualmente comunicati, nonché di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 13 marzo 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 15 febbraio 2008 con la quale il titolare del trattamento, nel fornire riscontro alle richieste del ricorrente, ha dichiarato di aver acquisito i dati personali (solo l´indirizzo di posta elettronica) a seguito della "registrazione al nostro servizio di newsletter tramite pagina web in data 5 settembre 2007 - ore 12.47" effettuata dal ricorrente medesimo;

RILEVATO che il medesimo titolare ha dichiarato che il predetto dato personale é stato "cancellato…in data 7 gennaio 2008 e che le operazioni di cancellazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati o diffusi";

VISTA la nota inviata via fax il 20 febbraio 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare di aver ottenuto una risposta "successiva alla presentazione del ricorso e soltanto parziale", ha insistito, tra l´altro, per conoscere i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati e/o diffusi, "circostanza rimasta del tutto ignota",  e affinché siano poste a carico della controparte le spese del procedimento;
VISTA la nota inviata via fax il 27 marzo 2008 con la quale la società resistente ha fornito al ricorrente ulteriori precisazioni dichiarando che "la pagina web presso cui l´utente ha effettuato la registrazione è http://www.gopuglia.it/newsletter.php" e che  "al momento della registrazione (5 novembre 2007) la Gopuglia s.r.l. non aveva ancora partnership in corso e quindi confermiamo che i dati del Sig. Lucatuorto non sono stati trasmessi ad altri soggetti";

RILEVATO che nella medesima nota il titolare del trattamento ha ribadito e confermato che "la mail dell´interessato è stata cancellata … in data 7 gennaio 2008";

RITENUTO che va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste formulate dal ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gopuglia s.r.l. nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Gopuglia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli