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Provvedimento del 13 maggio 2008 [1523336]

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[doc. web n. 1523336]

Provvedimento del 13 maggio 2008 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´11 febbraio 2008 da Luca Bosi nei confronti di Professione prestiti s.r.l., Corrado Fera e Prestisar s.r.l. con il quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio augurale di posta elettronica non sollecitato da parte di Professione prestiti s.r.l., ha ribadito le richieste (formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali con e-mail del 2 gennaio 2008 inviata a Professione prestiti s.r.l. e a Corrado Fera) volte a ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che, con il medesimo ricorso l´interessato ha ribadito, altresì, la propria opposizione al trattamento dei dati sollecitandone a tal fine la cancellazione, e ha chiesto anche di porre a carico dei resistenti le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 4 aprile 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 19 e il 25 marzo 2008 con le quali Professione prestiti s.r.l., nel comunicare i dati registrati nei propri archivi a nome del ricorrente con riferimento a una richiesta di prestito ricevuta on-line attraverso un formulario di cui ha inviato copia, ha comunicato di aver  cancellato i dati del ricorrente dal proprio archivio già prima della presentazione del ricorso;

VISTE le note inviate via fax dal ricorrente il 20 e il 26 marzo 2008 con le quali lo stesso, nel precisare di non aver avanzato alcuna richiesta di finanziamento alla società, ha contestato il riscontro ritenendolo incompleto;

VISTA la memoria inviata via fax il 24 aprile 2008 con la quale: 1) Prestisar s.r.l. ha dichiarato di essere del tutto estranea alla vicenda e di non aver mai trattato dati personali del ricorrente; 2) Corrado Fera ha dichiarato di essere amministratore di Professione prestiti s.r.l., società che, unica ad aver trattato i dati del ricorrente, riveste il ruolo di titolare del trattamento; 3) Professione prestiti s.r.l., nel fornire riscontro alle richieste formulate dal ricorrente relativamente al titolare e al responsabile del trattamento, alle finalità modalità e alla logica del trattamento, ha confermato di aver cancellato i dati indicando, in particolare, le modalità attraverso cui gli stessi sarebbero stati raccolti (compilazione di un form sul sito Internet della società);

VISTA la nota inoltrata via fax il 6 maggio 2008 con la quale il ricorrente, nel prendere atto dei riscontri ottenuti, ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Prestisar s.r.l. (che peraltro ha dichiarato di non aver trattato dati del ricorrente) dal momento che non risulta, dalla documentazione in atti, che il ricorrente stesso abbia esercitato previamente nei riguardi della società i diritti di cui all´art. 7 del Codice mediante inoltro di un interpello preventivo;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Corrado Fera e Professione prestiti s.r.l. avendo gli stessi fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e avendo in particolare comunicato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”), sia l´origine dei dati personali relativi al ricorrente, sia l´avvenuta cancellazione degli stessi dal proprio database;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico unicamente di Professione prestiti s.r.l. nella sua qualità di unico titolare del trattamento, nella misura di euro 200 previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito dalla citata resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Prestisar s.r.l.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Corrado Fera e Professione prestiti s.r.l.;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico unicamente di Professione prestiti s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
               

Scheda

Doc-Web
1523336
Data
13/05/08

Tipologie

Decisione su ricorso