g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di GS S.p.A. - 20 marzo 2008 [1525172]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1525172]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di GS S.p.A. - 20 marzo 2008

Registro delle deliberazioni
del. n. 16 del 20 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 16 maggio 2006 nei confronti della G.S. S.p.A. con sede in Milano, via Caldera n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che l´Ufficio, con nota del 17 febbraio 2006, ha accertato che la predetta società ha effettuato, in qualità di titolare del trattamento, almeno fino alla data del 7 settembre 2005, un´attività di raccolta di dati personali con riferimento ad una carta di fidelizzazione denominata "Spesamica Club" senza fornire una idonea informativa, in violazione dell´articolo 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 10679/43898 del 16 maggio 2006, notificato in data 18 maggio 2006, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all’art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto che la società non risulta essersi avvalsa né della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all’Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall´articolo 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO che G.S. S.p.A. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), rendendo un´informativa agli interessati inidonea ai sensi dell´art. 13 del Codice, non avendo indicato tra le finalità del trattamento, ai fini del rilascio della carta di fidelizzazione denominata "Spesamica Club", quelle relative alla profilazione, all´analisi delle abitudini e scelte di consumo, nonché al marketing;

CONSIDERATO che tale omissione è particolarmente rilevante in ragione dell´alto numero di dati personali trattati in violazione dell´obbligo di rendere un´idonea informativa, nonché il mancato e tempestivo adeguamento alle prescrizioni del Garante individuate con il provvedimento generale del 24 febbraio 2005 in materia di carte di fidelizzazione (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1103045), circostanza che ha determinato, all´epoca, la necessità di avviare un procedimento amministrativo di controllo da parte dell´Ufficio;

 RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione e all´opera svolta dall’agente per l´eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nella misura massima di euro diciottomila;

VISTO anche l´art. 161 del Codice che prevede la facoltà di aumentare fino al triplo la sanzione edittale quando, in ragione delle rilevanti condizioni economiche del contravventore, la stessa risulti inefficace;

CONSIDERATE le condizioni economiche della società (oltre undicimila dipendenti nel 2006 e 475 unità locali), le quali inducono a ritenere congrua l´applicazione di tale coefficiente nella misura del triplo;

RITENUTO, pertanto, di dover quantificare la misura della sanzione in euro cinquantaquattromila;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a G.S. S.p.A. con sede in Milano, via Caldera n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Milano", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA’ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 20 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti 

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli