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Provvedimento del 5 giugno 2008 [1531640]

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[doc. web n. 1531640]

Provvedimento del 5 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza, inviata ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), a Cafegi s.a.s. di Bisello Marta & C. con la quale Rosa Mattioli, in relazione a una comunicazione telefonica promozionale ricevuta presso l´utenza fissa della propria abitazione, ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, l´indicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati; rilevato che, con la medesima istanza, la ricorrente si è altresì opposta al trattamento dei medesimi dati per fini promozionali, chiedendone l´immediata cancellazione, nonché l´attestazione che l´operazione è stata portata a conoscenza dei terzi cui i dati sono stati comunicati;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 9 aprile 2008, presentato nei confronti di Cafegi s.a.s. di Bisello Marta & C. con il quale Rosa Mattioli, lamentando il mancato riscontro all´istanza avanzata, ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di porre a carico della medesima le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 3 maggio 2008 con la quale la società resistente, nel riscontrare le predette richieste, ha sostenuto, tra l´altro, che i dati personali riferiti alla ricorrente sono stati estratti da un cd-rom realizzato da Telextra s.r.l. contenente un database in formato elettronico denominato "Pagine elettroniche residential acquistato nel 2005 da Cafegi s.a.s."; rilevato che nella medesima nota la resistente ha dichiarato di aver cancellato dalla propria "lista delle persone contattabili" i dati personali della ricorrente;

VISTA la nota del 7 maggio 2008 con la quale la ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha rinnovato la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, sostenendo in particolare, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato i dati personali della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a)  dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Cafegi s.a.s. di Bisello Marta & C., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 5 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1531640
Data
05/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso