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Provvedimento del 29 maggio 2008 [1531666]

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[doc. web n. 1531666]

Provvedimento del 29 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata il 19 ottobre 2007 a IGV Club s.r.l. con la quale Stefano Branzini, che aveva operato per diversi anni nei villaggi turistici di I Grandi Viaggi S.p.A., presso i quali IGV Club s.r.l. svolge attività di animazione, ha chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso presentato il 25 febbraio 2008 da Stefano Branzini, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Bendin e dall´avv. Carla Raggi, nei confronti di IGV Club s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Valeria Lazzaro e dall´avv. Aldo Lazzaro, con il quale il ricorrente (che, a suo dire, aveva lavorato per conto della società resistente –che "svolge attività di animazione nei villaggi turistici di I Grandi Viaggi S.p.A."– "dal maggio 1997 al marzo 2003 e poi dal mese di ottobre 2006 ad aprile 2007"), ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 aprile 2008 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota pervenuta via fax il 18 marzo 2008 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, "a seguito di una accurata ricerca, sono stati ritrovati" alcuni dati personali relativi al ricorrente "presenti nei computer del reparto amministrazione-contabilità" della società, "risalenti al 2000 ed acquisiti presso il soggetto interessato per instaurare a suo tempo un rapporto d´opera" e conservati attualmente "esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, contabili e fiscali"; vista l´ulteriore nota pervenuta via fax il 20 marzo 2008 con la quale la resistente ha precisato di avere già chiarito al ricorrente –con lettera del 7 novembre 2007- che lo stesso "non era mai stato alle dipendenze" della società "e che risultava invece aver prestato attività di consulenza nell´interesse della Ellesse s.n.c. con sede in Ragusa", la quale gestisce l´attività di animazione, "mentre la IGV Club s.r.l. aveva ed ha unicamente il compito di organizzare stage formativi ed attività di coordinamento";

VISTA la memoria datata 25 marzo 2008 con la quale il ricorrente, nel ritenere non esauriente tale riscontro della controparte, che si è limitata a comunicare alcuni dati personali riguardanti i "profili contabili ed amministrativi", ha ribadito la richiesta di accesso formulata nel ricorso, sottolineando, tra l´altro, di essere stato "ripetutamente fotografato nei villaggi" e di "apparire nelle foto ufficiali, di aver inviato e ricevuto e-mail alla/dalla società", materiale di cui ha allegato copia;

VISTA la nota pervenuta via fax il 27 marzo 2008 con la quale la società resistente ha ribadito che:

a) "gli unici dati personali del ricorrente attualmente in possesso della IGV Club s.r.l. sono quelli a cui è stato dato l´accesso e risalenti al 2000, non cancellati esclusivamente perché contenuti in un documento contabile e quindi per adempiere ad un obbligo di legge";

b) la presenza del ricorrente "nei villaggi era giustificata in quanto ivi inviato dalla Ellesse s.n.c.";

c) il riscontro da parte della società è stato "totale e non parziale in quanto comprendente tutti i dati personali riguardanti l´interessato, comunque trattati e che il riferimento al reparto contabile ed amministrativo nei dati trasmessi è stato fatto perché solo lì esistevano dati" dell´interessato;

d) le fotografie e le e-mail allegate al ricorso "sono documenti in possesso del Branzini ma non attualmente negli archivi della IGV Club s.r.l.";

e) la resistente "aveva ed ha unicamente il compito di organizzare stage formativi ed attività di coordinamento per lo staff di animazione inviato nei vari villaggi dalla Ellesse snc";

VISTA la memoria pervenuta via fax il 4 aprile 2008 con la quale il ricorrente ha sottolineato che dalle dichiarazioni rese con la nota del 27 marzo 2008 non appare chiaro se la "controparte allude ad una pretesa generale cancellazione o distruzione di tutti i documenti cartacei, files e fotografie contenenti dati" personali del ricorrente;

VISTE le note datate 18 aprile 2008 e 15 maggio 2008 con le quali la società resistente ha ribadito nuovamente che, ad eccezione dei dati personali contenuti in un "documento fiscale risalente al lontano 2000, per una prestazione d´opera che si è esaurita nel giro di pochi giorni", la "società non ha altri dati" riguardanti il ricorrente;

VISTA la nota inviata via fax il 6 maggio 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare il grave ritardo del riscontro ottenuto e nel ritenere "singolare" che negli archivi del titolare "non vi sia più traccia di fotografie, e-mail, ecc, prende atto di tali dichiarazioni rilasciate al Garante, riservandosi al riguardo ogni azione" e rinnovando la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere altri dati personali del ricorrente oltre quelli già comunicati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di IGV Club s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1531666
Data
29/05/08

Tipologie

Decisione su ricorso