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Provvedimento del 3 luglio 2008 [1536880]

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[doc. web n. 1536880]

Provvedimento del 3 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata da Paolo Zucconi a H3G S.p.A. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione telefonica promozionale al proprio numero di utenza fissa, ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di conoscerne l´origine, le finalità e la logica del trattamento, di ottenere l´indicazione degli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento e si è anche opposto al trattamento dei medesimi dati per fini promozionali, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato il 31 marzo 2008 nei confronti di H3G S.p.A. con il quale Paolo Zucconi, nel rilevare l´assenza di qualsiasi riscontro da parte della società dopo l´invio dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le richieste formulate e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 20 maggio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 21 aprile 2008 con la quale la resistente, nel dichiarare che il "contatto telefonico (…) ricevuto" non sarebbe ascrivibile alla società dal momento che i propri "call center non effettuano chiamate verso numerazioni di rete fissa non associate a dati personali dei (…) clienti" della società, ha fornito riscontro al ricorrente comunicando di non conservare dati personali che lo riguardano nei propri archivi informatici e precisando che i soli dati personali detenuti (che ha analiticamente comunicato) sono trattati in quanto contenuti nell´interpello preventivo del 14 febbraio 2008 e in uno, precedente, inviato dal medesimo interessato il 13 marzo 2006;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso attestando, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non conservare nei propri archivi informatici dati personali del ricorrente e di non averli trattati per finalità promozionali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di H3G S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 3 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1536880
Data
03/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso