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Provvedimento del 10 luglio 2008 [1537414]

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[doc. web n. 1537414]

Provvedimento del 10 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Carlo Orlando aveva chiesto a Linea S.p.A di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile con riferimento ad un presunto finanziamento rateale erogato dalla medesima società per l´acquisto di un tv color: acquisto mai effettuato dall´interessato e che sarebbe riconducibile a un diverso soggetto che, unitamente a informazioni false, avrebbe fatto uso di alcuni dati personali del ricorrente;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 21 aprile 2008 presentato nei confronti di Linea S.p.A. con il quale Carlo Orlando (rappresentato e difeso dall´avv. Giancarlo Viti), nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 giugno 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTO il fax del 7 maggio 2008 con il quale Linea S.p.A., oltre a comunicare i dati personali relativi all´interessato conservati nei propri archivi, ha dichiarato di aver "corretto l´anagrafica rendendo i dati del finanziamento" in questione "non più riferibili" al ricorrente (ciò, avendo preso atto della truffa di cui la medesima società è stata oggetto) e di aver richiesto "la cancellazione dei dati del finanziamento – e del riferimento di esso al sig. Orlando – ai sistemi di informazione creditizia" cui tali dati erano stati comunicati;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Linea S.p.A. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Linea S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1537414
Data
10/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso