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Provvedimento del 26 giugno 2008 [1537704]

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[doc. web n. 1537704]

Provvedimento del 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) inoltrata a Cerved Business Information S.p.A. il 24 ottobre 2007 con la quale XY s.r.l. ha chiesto la cancellazione del dato relativo al "fallimento KW S.p.A." dai report relativi alla società e al suo amministratore YZ che di KW S.p.A. era stato "semplice consigliere";

VISTO il ricorso al Garante presentato il 7 maggio 2008 da YZ, in proprio e in qualità di legale rappresentante di XY s.r.l. (rappresentato e difeso dall´avv. Nobile Ranieri) nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) con il quale parte ricorrente, nel contestare il riscontro negativo ricevuto, ha riproposto la richiesta formulata ex artt. 7 e 8 del Codice, lamentando gli effetti pregiudizievoli che la persistenza dell´informazione relativa al fallimento di KW S.p.A. (avvenuto nel 2000) nei prodotti informativi relativi a XY s.r.l. avrebbe sull´attività di quest´ultima; rilevato, in particolare, che la diffusione di informazioni relative a YZ nell´ambito di prodotti informativi riguardanti la società –e, tra esse dei dati relativi ad alcune iscrizioni ipotecarie (peraltro già cancellate) che "attengono a garanzie personali prestate dal dott. YZ" e che "non sono in alcun modo ricollegabili alle attività economiche esercitate dalla s.r.l. XY""risulta essere effettuata in modo da favorire e provocare confusione", associando erroneamente alla società vicende che non la riguardano; rilevato che parte ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria anticipata via fax il 4 giugno 2008 con la quale Cerved Business Information S.p.A., nel ribadire la liceità del trattamento delle informazioni tratte da archivi pubblici, ha comunicato che le stesse non sono tuttavia più censite dalla resistente la quale, "del tutto spontaneamente", ha deciso di cancellare sia le informazioni relative al fallimento di KW S.p.A. (dal momento che lo stesso, "con provvedimento dell´8 aprile 2008 iscritto in data 21 aprile 2008", risulta chiuso), sia le informazioni relative alle ipoteche giudiziali già cancellate poiché iscritte più di cinque anni fa;

VISTA la nota inviata il 12 giugno 2008 con la quale parte ricorrente, "alla luce della eliminazione delle annotazioni oggetto di doglianza", ha manifestato la disponibilità a rinunciare al ricorso con compensazione integrale delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota parimenti inviata via fax il 12 giugno 2008 con la quale la resistente ha aderito alla proposta della controparte;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso alla luce della manifestata rinuncia al ricorso essendo nel frattempo cessata la materia del contendere per intervenuta cancellazione delle informazioni contestate;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1537704
Data
26/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso