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Provvedimento del 17 luglio 2008 [1538522]

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[doc. web n. 1538522]

Provvedimento del 17 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 10 aprile 2008, presentato da Leonardo Felician nei confronti di S.e.i.-Servizi editoriali internazionali s.r.l. con il quale il ricorrente, avendo ricevuto diverse comunicazioni non sollecitate (tramite l´invio sia di e-mail informative, sia di alcune riviste edite dalla resistente) ha ribadito le istanze formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volte a ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione di dati personali che lo riguardano e a conoscere la loro origine; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati e di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 3 giugno 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 6 maggio 2008 con la quale la società resistente ha fornito un primo riscontro alle istanze del ricorrente precisando che i dati personali detenuti (relativi al nominativo, al domicilio e all´indirizzo di posta elettronica), sono stati cancellati dai propri archivi informatici;

VISTE le note pervenute via fax il 9 e il 19 maggio, nonché il 3 giugno 2008 con le quali l´interessato, nel lamentare il mancato inoltro al proprio indirizzo del citato riscontro da parte della resistente, ha comunicato di essere insoddisfatto al riguardo, precisando di aver ricevuto copia di una rivista anche in data 29 maggio 2008;

VISTA la nota anticipata via fax l´11 giugno 2008 con la quale la resistente ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle richieste avanzate con l´interpello preventivo e ha ribadito di aver cancellato i dati del ricorrente dai propri archivi;

VISTO il fax del 24 giugno 2008 nel quale il ricorrente ha, tra l´altro, ribadito la richiesta di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

RILEVATO che la resistente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, ha fornito un riscontro sufficiente alle richieste avanzate dal ricorrente, dichiarando anche (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati relativi al ricorrente dai propri archivi; ritenuto pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di S.e.i.-Servizi editoriali internazionali s.r.l. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di S.e.i.-Servizi editoriali internazionali s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma,  17 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1538522
Data
17/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso