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Provvedimento del 5 giugno 2008 [1542474]

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[doc. web n. 1542474]

Provvedimento del 5 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 3 marzo 2008 da XY nei confronti di SanPaolo Banco di Napoli S.p.A. con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta -avanzata al medesimo titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dagli archivi del sistema di informazioni creditizie (di seguito s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. dei dati personali di tipo “negativo” che lo riguardano relativi a un finanziamento richiesto nel 2004 da “KZ Travel”, agenzia di viaggi di cui all´epoca il XY era titolare; ad avviso del ricorrente, la comunicazione dei dati che lo riguardano al s.i.c. sarebbe illecita non avendo egli ricevuto il preavviso previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta (Provv. Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) per l´iscrizione del suo nominativo nei sistemi di informazioni creditizie; visto che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 24 aprile 2008 con la quale è stata comunicata la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 3 aprile 2008 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alla richiesta dell´interessato, ha dichiarato di aver  cancellato le segnalazioni “negative” relative alle rate per le quali si erano verificati ritardi nei pagamenti, “nella considerazione di non aver creato le condizioni di certezza della Sua posizione per le segnalazioni nei confronti della Centrale Rischi gestita da Crif”: ciò, con particolare riguardo all´inoltro del citato preavviso di inserimento nei s.i.c.;

VISTA la nota del 5 maggio 2008 con la quale Crif S.p.A., facendo seguito a una specifica richiesta del Garante, ha inviato il report contenente le informazioni relative al ricorrente, dal quale non risultano segnalazioni “negative” relativamente al finanziamento, nel frattempo estinto, intestato a “KZ Travel” e oggetto di ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, attestando di aver cancellato le segnalazioni negative relative a ritardi nei pagamenti di alcune rate per le quali non risultava inoltrato all´interessato il preavviso di inserimento nei s.i.c.;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di SanPaolo Banco di Napoli S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di SanPaolo Banco di Napoli S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli