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Provvedimento del 17 luglio 2008 [1542797]

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[doc. web n. 1542797]

Provvedimento del 17 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 21 gennaio 2008 con la quale Omero Rossi ha chiesto, ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) a Unicredit Private Banking S.p.A., nell´ambito di una più ampia richiesta di documentazione ai sensi dell´art. 119 del Testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385), la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi ai rapporti intrattenuti con la banca;

VISTO il ricorso presentato da Omero Rossi (rappresentato e difeso dall´avv. Marco Rossi) nei confronti di Unicredit Private Banking S.p.A. con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente di consentire l´accesso ai dati personali relativi a un conto corrente specificamente individuato e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 6 giugno 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax l´8 maggio 2008 con la quale Unicredit Private Banking S.p.A., nel sostenere che l´istanza inoltrata dal ricorrente, essendo volta a ottenere copia di documentazione bancaria detenuta dall´istituto di credito, non potrebbe essere considerata ai fini di un valido esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice, ha dichiarato di voler aderire comunque alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente "per mera volontà conciliativa" e ha quindi inviato copia della documentazione contenente i dati personali del ricorrente relativi al conto corrente in questione "e a tutti i rapporti di fido/apertura di credito a quest´ultimo collegati"; rilevato che la resistente ha dichiarato che "la richiesta non può essere accolta con riferimento al periodo antecedente l´anno 1997 stante l´intervenuto decorso del termine decennale di conservazione della documentazione, computato a far data dalla (…) prima richiesta di copie di documentazione";

VISTE le note inviate via fax il 9 e 20 maggio 2008 con le quali il ricorrente ha preso atto dell´avvenuta comunicazione di alcuni dati personali oggetto della propria istanza di accesso, ma ha insistito sulla comunicazione di tutti i dati che lo riguardano conservati dalla società a decorrere dalla data di apertura del conto corrente e, quindi, anche antecedenti al 1997;

VISTA la nota inviata via fax il 23 maggio 2008 con la quale la resistente ha dichiarato di aver comunicato al ricorrente i dati personali contenuti nella documentazione "che la banca ai sensi di legge è tenuta a conservare", nonostante la ritenuta inidoneità dell´istanza di accesso a suo tempo ricevuta e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTE le note del 13 giugno 2008 e del 26 giugno 2008 con le quali, rispettivamente, il ricorrente e la resistente hanno ribadito ulteriormente le proprie argomentazioni;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali previsto dall´art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui al menzionato art. 119 del menzionato testo unico in materia bancaria e creditizia il quale prevede che il "cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell´amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni";

RILEVATO che, nel caso di specie, l´istanza proposta dal ricorrente, che includeva anche una distinta richiesta di ottenere copia della documentazione relativa al rapporto di conto corrente bancario, risulta contenere anche un´ulteriore richiesta, esplicitamente formulata con riferimento all´art. 7 del Codice, volta a ottenere la conferma e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla resistente e che, quindi, doveva essere interpretata come tale dal titolare del trattamento che l´ha ricevuta; ciò, considerato anche che, sebbene l´art. 10 del Codice non preveda per il titolare del trattamento l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, lo stesso gli riconosce comunque tale facoltà qualora l´estrapolazione dei dati dagli archivi e dai documenti che li contengano e la loro comunicazione in forma intelligibile risulti particolarmente difficoltosa (art. 10, comma 4, del Codice);

RILEVATO quindi che l´odierno ricorso viene preso in considerazione in relazione unicamente alla richiesta di accesso, ai sensi dell´art. 7 del Codice, a tutti i dati personali relativi all´interessato che siano attualmente conservati presso l´istituto di credito, con riferimento al rapporto di conto corrente specificamente indicato nel ricorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, con riferimento ai dati personali relativi agli ultimi dieci anni dalla data della prima richiesta avanzata dal ricorrente che, seppure solo nel corso del procedimento, l´istituto di credito ha comunicato all´interessato;

RITENUTO di dover invece accogliere il ricorso limitatamente alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente con riferimento ai dati personali relativi al rapporto di conto corrente che siano contenuti in documentazione  antecedente al termine di dieci anni computato dall´istituto di credito, laddove gli stessi siano da quest´ultimo, in qualsiasi forma, attualmente conservati; ritenuto pertanto di dover ordinare a Unicredit Private Banking S.p.A. di completare il riscontro, comunicando al ricorrente, entro il 15 settembre 2008 e nei limiti e con le modalità di cui al citato art. 10 del Codice, tutti i dati personali attualmente conservati, in ogni forma, con riferimento al predetto conto corrente, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Unicredit Private Banking S.p.A. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riferimento ai dati personali che sono già stati comunicati al ricorrente;

b) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di accesso avanzata con riferimento ai dati personali relativi al conto corrente del ricorrente e che non siano ancora stati comunicati, ordinando alla resistente di completare il riscontro fornito, comunicando al medesimo ricorrente, entro il 15 settembre 2008 e nei limiti e con le modalità di cui al citato art. 10 del Codice, tutti i dati personali oggetto dell´istanza che siano attualmente conservati, in ogni forma, presso i propri archivi, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Unicredit Private Banking S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1542797
Data
17/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso