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Provvedimento del 17 luglio 2008 [1543096]

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[doc. web n. 1543096]

Provvedimento del 17 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 aprile 2008, presentato da Giuseppe Durelli nei confronti di Emilfon s.a.s. di Gaddi Mario & C. e Cartostampa Chiandetti s.r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione rivolta al padre defunto, Giovanni Durelli, da parte di Emilfon s.a.s. di Gaddi Mario & C., ha ribadito le richieste avanzate con interpello preventivo del 12 febbraio 2008 e volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali relativi al proprio padre defunto e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato; rilevato che il ricorrente si è opposto al trattamento dei dati in questione ai fini dell´invio di ulteriori comunicazioni promozionali, sollecitandone a tal fine la cancellazione, e ha chiesto al Garante di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 giugno 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria anticipata via fax il 12 maggio 2008 con la quale Cartostampa Chiandetti s.r.l., nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente con riferimento ai dati personali del padre defunto, ha precisato di aver operato quale titolare del trattamento in virtù di un contratto stipulato con Emilfon s.a.s. di Gaddi Mario & C. per l´inoltro di "materiale pubblicitario per la promozione dei prodotti" di quest´ultima "a potenziali clienti", i cui dati erano conservati in propri archivi in quanto a suo tempo acquisiti presso Consodata S.p.A.; rilevato altresì che la società ha dichiarato di aver cancellato i dati relativi al ricorrente e ha chiesto la compensazione delle spese del procedimento;

VISTA la memoria inoltrata via fax il 3 luglio 2008 con la quale il ricorrente, nel rilevare di non aver ricevuto riscontro alcuno da parte di Emilfon s.a.s. di Gaddi Mario & C., ha chiesto la conferma dell´avvenuta cancellazione dei dati relativi al proprio padre da parte di Cartostampa Chiandetti s.r.l.;

VISTO il fax del 7 luglio 2008 con il quale Emilfon s.a.s. di Gaddi Mario & C. ha dichiarato che il trattamento dei dati personali per l´inoltro del materiale pubblicitario è stato effettuato da Cartostampa Chiandetti s.r.l.;

VISTA la memoria inviata via fax l´8 luglio 2008 con la quale Cartostampa Chiandetti s.r.l. ha confermato di aver cancellato i dati personali relativi al padre del ricorrente;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo Emilfon s.a.s. di Gaddi Mario & C. dichiarato, con attestazioni della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non aver trattato i dati oggetto del ricorso e avendo Cartostampa Chiandetti s.r.l. fornito, nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste formulate dal ricorrente con riferimento al trattamento dei dati personali dalla stessa effettuato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 100 euro a carico di Emilfon s.a.s. di Gaddi Mario & C. e nella misura di 100 euro a carico di Cartostampa Chiandetti s.r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all´art. 7 del Codice;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 100 euro a carico di Emilfon s.a.s. di Gaddi Mario & C. e nella misura di 100 euro a carico di Cartostampa Chiandetti s.r.l., le quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1543096
Data
17/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso