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Provvedimento del 12 giugno 2008 [1543381]

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[doc. web n. 1543381]

Provvedimento del 12 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 7 marzo 2008, presentato nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A. con il quale Pier Luigi Ferroni, nel contestare la ricezione di una comunicazione a carattere promozionale alla propria utenza telefonica fissa da parte di "un´operatrice che si è qualificata come incaricata Infostrada Wind", ha ribadito le proprie richieste, avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice con interpelli preventivi del 16 ottobre e del 19 dicembre 2007, volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i medesimi dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che il ricorrente si è anche opposto al trattamento dei medesimi dati a fini commerciali e promozionali e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 aprile 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 7 aprile 2008 con la quale la resistente, nel comunicare di non aver ricevuto copia dei due interpelli preventivi, ha fornito un primo riscontro alle richieste del ricorrente, dichiarando che l´utenza telefonica di quest´ultimo "veniva contattata per finalità commerciali/promozionali in quanto presente sul data base Consodata, società del gruppo Seat pagine gialle, acquistato da Wind" e di aver accolto l´opposizione all´inoltro di ulteriori comunicazioni pubblicitarie dallo stesso formulata, adottando misure idonee a tal fine;

VISTE le memorie inviate via fax il 23 aprile e il 26 maggio 2008 con le quali il ricorrente ha lamentato l´inidoneità del riscontro, insistendo sulle richieste relative all´origine dei dati che lo riguardano, agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché ai soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza di tali dati;

VISTE le note anticipate via fax il 16 maggio e il 5 giugno 2008 con le quali la società resistente ha integrato il predetto riscontro, fornendo alcune precisazioni in ordine al medesimo riscontro e alle richieste formulate dal ricorrente e inviando l´elenco dei soggetti che, in qualità di responsabili del trattamento designati ai sensi dell´art. 29 del Codice, effettuano per conto della società l´attività di teleselling;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1543381
Data
12/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso