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Provvedimento del 19 giugno 2008 [1544519]

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[doc. web n. 1544519]

Provvedimento del 19 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 marzo 2008, presentato da La Generale s.r.l. Centro distribuzioni merci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio e Paolo Cantore, nei confronti di Onedirect s.r.l., con il quale la società ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione a carattere promozionale al proprio numero di fax, ha ribadito le richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e a ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato; rilevato che con il ricorso la società ricorrente si è anche opposta al trattamento dei medesimi dati a fini commerciali e promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle predette richieste, nonché la nota del 5 maggio 2008 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 10 aprile 2008 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alle richieste medesime, ha dichiarato, tra l´altro, che: a) "all´epoca del fatto indicato nell´interpello preventivo e nel successivo ricorso, le informazioni personali venivano gestite utilizzando elenchi telefonici categorici riferiti a soggetti economici, che sono gli unici destinatari delle offerte della nostra società, che non opera nei confronti dei consumatori. (…) La selezione dei dati avveniva con criteri geografici e merceologici, individuando le aree territoriali e le categorie alle quali far pervenire le offerte"; b) "a seguito di un provvedimento emanatodal Garante per la protezione dei dati personali (…) notificato nel mese di agosto 2007, abbiamo provveduto ad abbandonare questa modalità di trattamento. Pertanto alla data odierna non utilizziamo in alcun modo il fax per l´invio di nostre offerte a potenziali clienti"; c) non detiene  "database di potenziali clienti"; "unicamente a seguito della vostra opposizione" al trattamento di dati personali per finalità di carattere commerciale e/o pubblicitario, "abbiamo provveduto ad annotare la vostra denominazione, per evitare di contattarvi in futuro";

VISTA la memoria inviata via fax il 22 maggio 2008 con la quale la ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ne ha però sottolineato il ritardo e ha quindi ribadito la richiesta di porre a carico della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alla società interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Onedirect s.r.l. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Onedirect s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

Roma, 19 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1544519
Data
19/06/08

Tipologie

Decisione su ricorso