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Provvedimento del 24 luglio 2008 [1545705]

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[doc. web n. 1545705]

Provvedimento del 24 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 12 maggio 2008 da Giuseppe Tartaglia nei confronti di Banca popolare di Milano s.c. a r.l., con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia, a seguito del mancato pagamento di un assegno bancario ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione dal medesimo archivio C.a.i., sostenendo di aver provveduto a tutti gli adempimenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386, relativamente al cd. pagamento tardivo (avendo pagato direttamente al beneficiario l´importo dell´assegno e costituito presso la banca un deposito vincolato per l´importo relativo a oneri accessori e penale), pur avendo potuto dar prova del pagamento medesimo (mediante la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà con firma autenticata del beneficiario) solo il giorno successivo alla scadenza del termine per gli adempimenti citati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° luglio 2008 con la quale l´Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 30 maggio 2008 con la quale la resistente, nel confermare la liceità della segnalazione effettuata, ha dichiarato di non poter cancellare il nominativo del ricorrente dall´archivio C.a.i. non essendo stata prodotta per tempo, come previsto dalle pertinenti disposizioni normative, la prevista quietanza di pagamento con firma autenticata del portatore del titolo;

VISTA la nota depositata il 10 giugno 2008 con la quale il ricorrente, pur consapevole che la contribuzione dei dati che lo riguardano nell´archivio C.a.i. è avvenuta in modo lecito, ha ribadito la propria richiesta di cancellazione alla luce del completo pagamento delle somme dovute nei termini di cui all´art. 8 della legge n. 386/1990;

VISTA la nota datata 9 luglio 2008 con la quale la banca resistente ha ribadito di non poter disporre per legge la cancellazione dei dati del ricorrente dall´archivio C.a.i. avendo il ricorrente prodotto esclusivamente la citata dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà che riporta una data successiva al termine previsto dall´art. 8 della legge n. 386/1990;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato che la prova del pagamento –che deve essere documentato nelle forme e nei termini puntualmente previsti dall´art. 8 della legge n. 386/1990– è stata fornita oltre il termine fissato dall´art. 9-bis della citata legge;

RITENUTO, pertanto, che il trattamento dei dati personali del ricorrente non risulta essere stato effettuato in violazione di legge e che, allo stato, il ricorso deve essere dichiarato infondato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 24 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1545705
Data
24/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso