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Provvedimento del 24 luglio 2008 [1545847]

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[doc. web n. 1545847]

Provvedimento del 24 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 26 maggio 2008, presentato da XY nei confronti di Consum.it S.p.A., con il quale la ricorrente ha ribadito le sole richieste –avanzate in data 12 marzo 2008 con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano nonché ad ottenere che la citata società si attivi per ottenere la cancellazione dagli archivi dei sistemi di informazione creditizia di "ogni eventuale segnalazione di posizione negativa"; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota pervenuta via fax il 16 giugno 2008 con la quale Consum.it S.p.A., nel mettere a disposizione le informazioni relative alla ricorrente, ha precisato di avere in pari data "provveduto ad inoltrare ai sistemi di informazioni creditizie richiesta di cancellazione del contratto in oggetto";

VISTA la nota pervenuta via fax l´8 luglio 2008 con la quale la ricorrente ha comunicato di ritenere "soddisfacente la risposta", ribadendo però la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste formulate dall´interessata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito alle richieste dell´interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Consum.it S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 24 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1545847
Data
24/07/08

Tipologie

Decisione su ricorso