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Provvedimento del 18 settembre 2008 [1555758]

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[doc. web n. 1555758]

Provvedimento del 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 5 giugno 2008 da Giacomo Negro (rappresentato e difeso dall´avv. Giancarlo Raspo), nei confronti di Poste italiane S.p.A., con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca d´Italia, a seguito del mancato pagamento di un assegno postale per difetto di provvista, ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione dal medesimo archivio C.a.i., sostenendo di aver provveduto a tutti gli adempimenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386 relativamente al cd. pagamento tardivo, ma di non essere stato in grado di produrre all´istituto di credito copia della quietanza liberatoria con la sottoscrizione autenticata del beneficiario dell´assegno entro il termine di legge previsto; ciò, per ragioni che non sarebbero a lui imputabili, avendo il beneficiario tardato nel rilascio della quietanza medesima; rilevato che il ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 27 giugno 2008 con la quale Poste italiane S.p.A., nel ricostruire le vicende che hanno portato alla segnalazione del nominativo del ricorrente nell´archivio C.a.i., ha ritenuto lecito il proprio operato tenuto conto che il ricorrente, nonostante il preavviso di revoca regolarmente inviatogli ai sensi dell´art. 9-bis della legge n. 386/1990, non ha "provveduto a fornire prova dell´avvenuto pagamento nel termine" in esso specificato né, "nell´impossibilità di vedersi rilasciare il suddetto documento nei tempi e modi previsti dalla legge", a effettuare –in alternativa e come indicato nel preavviso medesimo– il versamento su deposito vincolato aperto presso Poste italiane S.p.A.;

VISTO il verbale dell´audizione del 7 luglio 2008 nel corso della quale il ricorrente ha ribadito quanto esposto nel ricorso, richiamando la causa di forza maggiore che non gli avrebbe permesso di ottemperare all´obbligo imposto e la resistente ha ribadito di aver agito nel rispetto delle disposizioni di legge;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato infatti che la prova del pagamento (che deve essere documentato nelle forme –peraltro varie – e nei tempi puntualmente previsti dall´art. 8 della legge n. 386/1990) è stata incontestabilmente fornita oltre il termine previsto dall´art. 9-bis della citata legge;

RITENUTO, pertanto, che non risulta illecita la segnalazione disposta dalla resistente nell´archivio C.a.i., e che il ricorso deve essere quindi dichiarato infondato;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 18 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1555758
Data
18/09/08

Tipologie

Decisione su ricorso