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Provvedimento del 25 settembre 2008 [1555782]

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[doc. web n. 1555782]

Provvedimento del 25 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 16 giugno 2008 da Francesco Montalbano nei confronti di Renault Italia S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che lo riguardano detenuti da tale società "su supporti informatici" e relativi alla propria autovettura; ciò, con riferimento anche alle "sostituzioni in garanzia dei pezzi di ricambio e di tutti i richiami effettuati" sull´autovettura medesima; visto che il ricorrente ha chiesto di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 27 giugno 2008 con la quale la società resistente ha trasmesso la "trascrizione completa, estratta dalle banche dati di Renault Italia S.p.A., dei dati personali da Lei fornitici all´atto dell´acquisto del veicolo (…), mettendo a disposizione del ricorrente anche il "dettaglio tecnico e lo storico degli interventi o.t.s." relativi all´autovettura;

VISTO il fax del 10 settembre 2008 con il quale il ricorrente ha preso atto del riscontro ricevuto ribadendo la sola richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Renault Italia S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Renault Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1555782
Data
25/09/08

Tipologie

Decisione su ricorso