g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 settembre 2008 [1555864]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1555864]

Provvedimento del 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 30 aprile 2008, presentato da Valerio Di Stefano nei confronti di Agos S.p.A. con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione non sollecitata (volta a promuovere finanziamenti personali erogati dalla resistente medesima), ha riproposto le istanze inoltrate, in data 12 marzo 2008, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine degli stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che l´interessato si è altresì opposto al trattamento dei dati che lo riguardano a fini commerciali e promozionali, sollecitandone a tale fine la cancellazione, e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 giugno 2008 con la quale questa Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 giugno 2008 con la quale il titolare del trattamento ha inviato copia di un riscontro datato 20 maggio 2008, nel quale ha precisato, tra l´altro, che i dati personali dell´interessato sono stati acquisiti in occasione della "sottoscrizione della richiesta di finanziamento nr. (..)" e che gli stessi saranno conservati dalla società "per i soli fini di adempimento agli obblighi di legge (...) senza che degli stessi venga effettuato alcun ulteriore trattamento"; visto che nella medesima nota la resistente ha altresì dichiarato "di aver aderito alle richieste del ricorrente, avendo provveduto alla cancellazione degli stessi dalle nostre liste dei destinatari di informazioni di carattere commerciale (fatte salve quelle iniziative già in corso che per ragioni tecniche non si è riusciti ad interrompere)";

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 giugno 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro, ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento, prendendo atto dei riscontri nel frattempo forniti;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la società resistente fornito sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Agos S.p.A. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Agos S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1555864
Data
18/09/08

Tipologie

Decisione su ricorso