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Provvedimento del 2 ottobre 2008 [1557422]

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[doc. web n. 1557422]

Provvedimento del 2 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Castaldo ha chiesto a Consum.it S.p.A. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano con riferimento a un presunto finanziamento rateale erogato dalla medesima società per l´acquisto "di un notebook Toshiba, effettuato presso il punto vendita di...", acquisto mai effettuato dall´interessato e che sarebbe riconducibile a un diverso soggetto il quale, unitamente a informazioni false, avrebbe fatto uso di alcuni dati personali che lo riguardano;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 maggio 2008 nei confronti di Consum.it S.p.A. con il quale Maurizio Castaldo (rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Schicchi), nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste anche con riferimento alla necessità di cancellare i dati eventualmente comunicati ai sistemi di informazioni creditizie e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 luglio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute il 13 giugno 2008 e il 23 luglio 2008 con le quali la società resistente ha dichiarato che "il finanziamento da noi erogato non è a Lei attribuibile" e che "questa società ha  provveduto in data 11 aprile 2008 ad inoltrare ai Sistemi di informazione creditizia (SIC) richiesta di cancellazione del nominativo in oggetto dalle Banche dati"; visto che nella medesima nota pervenuta il 23 luglio 2008 la resistente ha precisato che "in seguito alla notizia dell´instaurando procedimento, Consum.it ha effettuato ulteriori controlli al fine di accertare l´assenza di qualsiasi segnalazione a carico dell´interessato, ottenendo conferma su quanto espresso"; visto che la società, nel prendere atto della falsità della documentazione in proprio possesso, ha confermato di avere bloccato anche tutte le azioni di recupero del credito in questione;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 luglio 2008 con la quale il ricorrente ha comunque sottolineato la tardività del riscontro ottenuto dalla controparte e ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Consum. it S.p.A. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Consum.it S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1557422
Data
02/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso