g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 6 ottobre 2008 [1559171]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1559171]

Provvedimento del 6 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Giuseppe Durelli, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non richiesta al proprio domicilio (contenente un invito a un controllo gratuito dell´udito), aveva chiesto a Centro acustico italiano s.a.s. la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l´indicazione dell´origine di tali dati, delle modalità, della logica e delle finalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con l´istanza l´interessato si è anche opposto al trattamento dei medesimi dati, sollecitando la loro cancellazione e l´attestazione che la predetta operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi sono stati eventualmente comunicati o diffusi;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 maggio 2008 presentato da Giuseppe Durelli nei confronti di Centro acustico italiano s.a.s. di Pongiluppi Carlo & C., con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto un´idonea risposta all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito la richiesta di un riscontro completo a tale istanza con particolare riguardo all´origine dei dati, e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 3 luglio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie anticipate via fax il 5 giugno 2008 e il 23 luglio 2008 con le quali la resistente, nel ribadire quanto già comunicato all´interessato in ordine all´avvenuta cancellazione dei dati personali che lo riguardano "da ogni elenco utilizzato per le attività commerciali", ha integrato il riscontro precedentemente fornito precisando che i dati sono stati acquistati da una società specializzata (Doss s.r.l.) e reperiti attraverso "il data base elenco telefonici di Bologna aggiornato al maggio 2005"; visto che nella medesima nota la resistente ha dichiarato che i dati personali dell´interessato sono stati "utilizzati per finalità interne e prima della cancellazione non sono stati diffusi";

VISTE le note inoltrate via fax l´11 giugno 2008 e il 24 luglio 2008 con le quali il ricorrente, nel sottolineare il ritardo con il quale la controparte ha fornito riscontro, ha rinnovato la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste formulate dal ricorrente, avendo la resistente completato nel corso del procedimento i riscontri già forniti a seguito dell´interpello preventivo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 200 euro a carico di Centro acustico italiano s.a.s.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 200 euro a carico di Centro acustico italiano s.a.s. di Pongiluppi Carlo & C., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1559171
Data
06/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso