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Provvedimento del 2 ottobre 2008 [1559179]

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[doc. web n. 1559179]

Provvedimento del 2 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 19 giugno 2008 da Marco Lamusta, rappresentato e difeso dall´avv. Giovanni Del Signore, nei confronti di Banca popolare commercio e industria S.p.A., con il quale il ricorrente, nel contestare l´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia a seguito del mancato pagamento di un assegno bancario, ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione dal medesimo archivio, sostenendo, tra l´altro, di non aver mai ricevuto il c.d. preavviso di revoca previsto dall´art. 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e conseguentemente, in mancanza di puntuale informazione, di non aver potuto provvedere nei termini agli adempimenti di cui alla medesima legge relativamente al cd. pagamento tardivo; rilevato che il ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 9 luglio 2008 con la quale la resistente, nel precisare di aver "regolarmente inviato il preavviso di revoca a mezzo raccomandata a.r. al recapito fornito dal cliente stesso", il cui "ricevimento (…) risulta comprovato dal relativo avviso di ricezione", ha confermato la liceità della segnalazione effettuata, dichiarando di non poter cancellare il nominativo del ricorrente dall´archivio C.a.i. non essendo stata prodotta per tempo, come previsto dalle pertinenti disposizioni normative, la quietanza di pagamento con firma autenticata del portatore del titolo;

VISTA la nota depositata il 10 luglio 2008 con la quale il ricorrente, nel ribadire di non aver mai ricevuto il c.d. preavviso di revoca, ha rinnovato la richiesta di cancellazione lamentando di non aver potuto fornire tempestivamente la prova dell´avvenuto pagamento a causa di "informazioni contraddittorie che hanno causato inutili perdite di tempo";

VISTA la nota anticipata via fax il 16 luglio 2008 e la successiva comunicazione del 29 luglio 2008 con le quali la banca resistente, in relazione all´asserita mancata ricezione del c.d. preavviso di revoca, ha precisato che "tutte le comunicazioni vengono indirizzate al recapito indicato all´atto della sottoscrizione del contratto di conto corrente dal cliente, il quale è tenuto a comunicare alla banca eventuali successive variazioni di indirizzo"; visto che l´istituto di credito ha altresì ribadito che il pagamento degli oneri accessori previsti dalla legge (ulteriori rispetto all´importo facciale del titolo) è stato effettuato in ritardo come "risulta inequivocabilmente comprovato dai documenti prodotti dallo stesso Sig. Lamusta";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 17 luglio 2008 presso questa Autorità, nel quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che il contestato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d´Italia; rilevato che la prova del pagamento –che deve essere documentato nelle forme e nei termini puntualmente previsti dall´art. 8 della legge n. 386/1990– è stata fornita oltre il termine fissato dall´art. 9-bis della citata legge;

RITENUTO, pertanto, che il trattamento dei dati personali del ricorrente non risulta essere stato effettuato in violazione di legge e che, allo stato, il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 2 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1559179
Data
02/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso