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Provvedimento del 13 ottobre 2008 [1562806]

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[doc. web n. 1562806]

Provvedimento del 13 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 giugno 2008, presentato da Valerio Di Stefano nei confronti di American Express Services Europe Limited, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione per posta di una comunicazione promozionale non richiesta da parte di tale società, ha chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati; rilevato che il ricorrente si è opposto, altresì, al trattamento dei dati sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione nei confronti dei soggetti cui tali dati siano stati eventualmente comunicati) e chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 14 luglio 2008 con la quale il titolare del trattamento, nell´allegare copia di una lettera datata 20 giugno 2008, a suo avviso già inviata all´interessato, ha dichiarato di aver acquisito i dati personali del ricorrente dalla "società Pixmania c/o Fotovista S.a.s.", la quale li avrebbe "raccolti in conformità a quanto stabilito dal d.lg. n. 196 del 30 giugno 2003"; rilevato che nella medesima nota, la resistente ha affermato "che nessun dato personale a lei riferito è presente nei nostri archivi informatici e cartacei" e ha precisato, altresì, di aver "provveduto a far sì che il suo nominativo (…) venga escluso in futuro da qualsiasi campagna pubblicitaria, promozione o ricerca di mercato da noi effettuata";

VISTA la nota inviata via fax il 29 settembre 2008 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro fornito con la lettera del 20 giugno 2008 (dichiarando peraltro che essa "non risulta mai pervenuta all´indirizzo di questo ricorrente (…) se non in copia per conoscenza da parte dell´Autorità"), ha ribadito la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

RITENUTO che va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste formulate dal ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di American Express Services Europe Limited nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di American Express Services Europe Limited, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1562806
Data
13/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso