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Provvedimento del 22 ottobre 2008 [1562813]

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[doc. web n. 1562813]

Provvedimento del 22 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza proposta ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione di dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, nel contestare la ricezione presso il proprio indirizzo di posta elettronica di una comunicazione promozionale non richiesta, ha chiesto a Zeta Media di Ziino Daniele Livio la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; rilevato che l´interessato si è opposto, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione nei confronti dei soggetti cui tali dati siano stati eventualmente comunicati);

VISTO il ricorso, presentato il 5 giugno 2008, con il quale Pier Luigi Maria Lucatuorto, ritenendo inadeguato il riscontro ottenuto da Zeta Media di Ziino Daniele Livio e nel ribadire l´avvenuto trattamento di dati personali che lo riguardano, ha riproposto le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 settembre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 25 giugno 2008 con la quale il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Filippo Bianchi, ha fornito copia del riscontro inviato all´interessato in data 27 maggio 2008 nel quale, tra l´altro, aveva precisato che "il suo indirizzo di posta elettronica, mai comunicato a terzi, è stato immediatamente rimosso dalla lista dei contatti di Zeta Media";

VISTE le note inviate via fax il 30 giugno 2008 e il 5 settembre 2008 con le quali il ricorrente, nel sottolineare l´incompletezza del riscontro ricevuto, ha ribadito, tra l´altro, la richiesta di conoscere l´origine dei dati, la logica applicata al trattamento e i dati identificativi del responsabile del trattamento, nonché di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTE le note pervenute via fax il 30 luglio 2008 e il 15 settembre 2008 con le quali il titolare del trattamento ha integrato i riscontri già forniti precisando, tra l´altro, di avere reperito sulla rete Internet l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente (ritenendo di poterlo utilizzare per l´invio del contestato messaggio promozionale), ma di aver comunque già provveduto alla sua cancellazione;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, anche un´unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (come quella contestata) necessita comunque del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che l´eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende, per ciò stesso, liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTO che va, peraltro, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste formulate dal ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Zeta Media di Ziino Daniele Livio nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Zeta Media di Ziino Daniele Livio, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1562813
Data
22/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso