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Provvedimento del 2 ottobre 2008 [1562829]

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[doc. web n. 1562829]

Provvedimento del 2 ottobre 2008 * 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 14 maggio 2008 nei confronti di Cerved B.I. S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Ettore Sabetta), ha ribadito la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) volta a ottenere la cancellazione dal "Dossier persona" che lo riguarda, commercializzato dalla società, dei dati relativi alla sentenza di fallimento emessa nel 2001 nei confronti di HK s.r.l., di cui lo stesso era  socio; ciò, tenuto conto che il fallimento è stato chiuso nel settembre 2002 e, quindi, da oltre cinque anni; la recente riforma del diritto fallimentare ha poi comportato l´abrogazione del registro dei falliti e ciò non giustificherebbe, a suo avviso, il permanere dell´informazione relativa a un fallimento in altri archivi; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 4 luglio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice e il verbale dell´audizione del 16 giugno 2008;

VISTA la memoria anticipata via fax il 9 giugno 2008 con la quale Cerved Business Information S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi al ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto gli stessi sono tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved B.I. S.p.A. in modo, a suo avviso, pertinente; secondo la società, tale pertinenza sussisterebbe anche in relazione alle informazioni relative al fallimento oggetto del ricorso vista la posizione di socio e di amministratore unico ricoperta dal ricorrente nella HK s.r.l. nel momento in cui la stessa è stata dichiarata fallita; ciò, tenendo conto che l´avvenuta abolizione del registro dei falliti non modifica la natura di dato pubblico dell´informazione relativa al fallimento essendo la stessa conservata comunque nel registro delle imprese;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri (e in particolare, allo stato della disciplina, dal registro delle imprese di cui all´art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO tuttavia che, ferma restando la liceità della comunicazione a terzi, nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti in cui lo stesso a vario titolo compaia, delle informazioni relative alle sue cariche sociali e alle sue partecipazioni societarie anche pregresse, che risultino da registri pubblici –e, quindi, nel caso di specie, dell´informazione relativa al suo essere stato socio e amministratore unico di HK s.r.l., appare invece non pertinente l´indicazione riguardante il fallimento di tale società nel "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri report o prodotti informativi in cui questi compaia che non siano direttamente relativi alla società medesima; ciò, tenuto conto che tale informazione non risulta pertinente rispetto alla finalità di fornire informazioni commerciali relative al ricorrente anche perché concerne un evento (peraltro pregiudizievole) relativo a terzi (e, in particolare, alla società a responsabilità limitata di cui il ricorrente è stato socio e amministratore) rispetto al cui verificarsi l´ordinamento prevede una responsabilità personale in capo ai soggetti che rivestono le qualifiche ricoperte dal ricorrente solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (cfr. artt. 2462 e 2476 cod. civ. e 146 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e che non risultano essersi verificati nel caso di specie; ciò, rilevato anche che il fallimento in questione risulta essere stato chiuso ormai da più di cinque anni (cfr. in proposito, artt. 120 e 121 r.d. 16 marzo 1942, n. 267);

RITENUTA, alla luce di ciò, la necessità di disporre una misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice;

RITENUTO che l´individuazione specifica di tale misura, anche in relazione alle concrete modalità di funzionamento della banca dati in questione, presuppone necessariamente ulteriori approfondimenti su taluni aspetti operativi che non possono essere svolti nell´odierno procedimento;

CONSIDERATO che presso l´Autorità, nell´ambito di un distinto procedimento, è in fase di definizione un´istruttoria riguardante il complessivo trattamento dei dati personali effettuato a cura della società resistente e ravvisata la necessità che i predetti approfondimenti siano svolti in tale contesto;

RITENUTA pertanto l´esigenza, analogamente a quanto statuito in altre occasioni, di disporre, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, in luogo della cancellazione richiesta, la sola sospensione temporanea della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di HK s.r.l. laddove figuri associata direttamente al ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non direttamente relativo alla medesima società): ciò, fino all´adozione del provvedimento di definizione del citato, autonomo procedimento; ritenuto che la società dovrà dare conferma all´interessato e a questa Autorità di tale adempimento entro il 10 novembre 2008;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a far data dalla ricezione del presente provvedimento e fino all´adozione del provvedimento di definizione dell´autonomo procedimento avviato dall´Autorità, la sospensione della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di HK s.r.l., laddove figuri associata direttamente al ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved B.I. S.p.A. non direttamente relativo alla medesima società); ritenuto che la società dovrà dare conferma all´interessato e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il 10 novembre 2008;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 2 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

* Con sentenza resa in data 20 gennaio 2010 numero 1299 il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento predetto.

Scheda

Doc-Web
1562829
Data
02/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso

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