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Provvedimento del 13 ottobre 2008 [1567225]

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[doc. web n. 1567225]

Provvedimento del 13 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 maggio 2008 da Luca Bosi nei confronti di Family Media s.r.l. con il quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato da parte della società, ha ribadito le richieste (formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali con e-mail del 17 marzo 2008) volte a ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che, con il medesimo ricorso l´interessato ha ribadito, altresì, la propria opposizione al trattamento dei dati sollecitandone a tal fine la cancellazione, e ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 maggio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 22 luglio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 11 luglio 2008 con la quale la resistente ha dichiarato di non detenere nei propri archivi alcun dato relativo al ricorrente e ha fornito, comunque, le informazioni di cui all´art. 7, comma 2 del Codice, indicando le modalità generalmente utilizzate per la raccolta degli indirizzi e-mail;

VISTE le note inviate via fax il 23 giugno, il 23 luglio e il 7 settembre 2008 con le quali il ricorrente ha contestato il ritardo con il quale ha ottenuto riscontro alle proprie richieste e ha ribadito la richiesta relativa alle spese;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 130 del Codice (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) è necessario il consenso preventivo degli interessati anche per l´invio di una sola comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´invio di informazioni pubblicitarie (come quelle contestate, volte a pubblicizzare il magazine promosso dalla resistente);

RITENUTO comunque di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, dichiarando altresì, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere nei propri archivi dati personali che lo riguardano;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Family Media s.r.l., nella misura di euro 250 previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Family Media s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1567225
Data
13/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso