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Provvedimento del 30 ottobre 2008 [1567252]

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[doc. web n. 1567252]

Provvedimento del 30 ottobre 2008

L GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 settembre 2008, con il quale XY, in nome proprio e, unitamente al coniuge HK, in nome e per conto del figlio minore (rappresentati e difesi dall´avv. Flavio Del Soldato presso il cui studio hanno eletto domicilio), ha chiesto a Aurora Assicurazioni S.p.A. (in relazione a un sinistro stradale occorso alla ricorrente e al figlio minore) di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i dati personali che li riguardano contenuti, tra l´altro, in una perizia redatta dal medico legale di fiducia della società; visto che i ricorrenti hanno chiesto altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota anticipata via fax in data 30 settembre 2008 con la quale la resistente (per il tramite del "responsabile per il riscontro agli interessati" di Unipol gruppo finanziario S.p.A.) ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alle richieste dei ricorrenti, trasmettendogli, in particolare, copia della perizia recante i dati personali richiesti e sostenendo di non avere  riscontrato tempestivamente l´istanza "per un mero disguido interno";

VISTA la nota inviata via fax il 7 ottobre 2008 con la quale i ricorrenti hanno confermato di aver ricevuto la documentazione richiesta, insistendo tuttavia, a fronte della tardività del riscontro, nella richiesta di rifusione delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Aurora Assicurazioni S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste degli interessati;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Aurora Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 30 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1567252
Data
30/10/08

Tipologie

Decisione su ricorso