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Provvedimento del 6 novembre 2008 [1571789]

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[doc. web n. 1571789]

Provvedimento del  6 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 10 ottobre 2008, con il quale XY ha ribadito la richiesta contenuta in diverse istanze formulate ai sensi degli artt. 7 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), indirizzate al parroco della Parrocchia "Madonna dei Monti" di Roma, volte a far annotare sul registro dei battesimi la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 ottobre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la Parrocchia a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 17 ottobre 2008 con la quale il parroco  della Parrocchia "Madonna dei Monti" ha comunicato di aver effettuato l´annotazione richiesta dal ricorrente e ha inviato altresì copia del decreto del Cardinale Vicario che autorizza il parroco ad apporre l´annotazione richiesta;

VISTA la nota inviata via fax il 23 ottobre 2008 con cui il ricorrente ha dichiarato di ritenersi soddisfatto del riscontro ricevuto, ribadendo la richiesta di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Parrocchia "Madonna dei Monti" di Roma, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione del mancato, tempestivo riscontro alla richiesta dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della Parrocchia "Madonna dei Monti" di Roma, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1571789
Data
06/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso