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Provvedimento del 6 novembre 2008 [1571795]

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[doc. web n. 1571795]

Provvedimento del 6 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con le quali Sebastiano Nicotra ha chiesto a Banca nazionale del lavoro S.p.A. la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi ai contratti di conto corrente nn. XY, ZH, KQ, WJ, HX, YQ e KZ intrattenuti con il medesimo istituto di credito presso una delle agenzie di Catania, nonché i dati contenuti nei relativi estratti conto, "anche di data anteriore all´ultimo decennio";

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 17 giugno 2008, presentato da Sebastiano Nicotra, rappresentato e difeso dall´avv. Paolo Calabretta, nei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A., con il quale il ricorrente, lamentando l´inadeguatezza del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie istanze chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 giugno 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 settembre 2008 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 17 luglio 2008 con la quale l´istituto di credito resistente, nel richiamare quanto sostenuto nella nota inviata all´interessato in data 10 maggio 2006 in ordine all´applicabilità, al caso di specie, dell´art. 119, comma 4, del testo unico in materia bancaria (d.lg. 385/1993), ha manifestato la propria disponibilità a fornire "copia della documentazione riguardante singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previo riconoscimento delle somme indicate" nell´anzidetta nota; ciò, anche in relazione a più risalenti istanze presentate dall´interessato ai sensi della citata disposizione del testo unico bancario e in riferimento alla contestazione dei tassi di interesse applicati dall´istituto di credito;

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 luglio 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste sottolineando come, "nel corso della pregressa corrispondenza, la BNL non abbia mai contestato espressamente l´applicabilità dell´invocato art. 7 del Codice (…), limitandosi a menzionare l´art. 119 del testo unico in materia bancaria", che è stato citato, come unica disposizione applicabile, solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la nota datata 29 settembre 2008 con la quale la banca resistente, nel dichiarare di "non avere null´altro da aggiungere", si è riportata a quanto precedentemente sostenuto;

RILEVATO che il ricorso viene preso in considerazione in relazione alla specifica richiesta di accesso ai dati personali riferiti ai citati rapporti di conto corrente, rivolta alla banca con le istanze dell´8 marzo e del 30 aprile 2008 che contengono un esplicito richiamo all´articolo 7 del Codice;

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi della disciplina sul trattamento dei dati personali, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente dati personali dell´interessato, imponendo il solo obbligo di estrapolare dai propri archivi e documenti i dati personali del richiedente oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", se l´estrazione dei dati "risulta particolarmente difficoltosa";

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto legittimamente di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano attualmente conservati dall´istituto di credito resistente in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi, ivi comprese le informazioni contenute nei relativi estratti conto;

RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente e come più volte ricordato da questa Autorità, il solo esercizio del diritto di accesso a specifici dati personali, se fatto valere con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere, in termini onerosi, copia di interi atti e documenti bancari;

RILEVATO che Banca nazionale del lavoro S.p.A. non ha fornito, allo stato, un idoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati formulata dal ricorrente;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente attualmente detenuti dall´istituto di credito resistente e riferiti ai conti correnti indicati in premessa, ivi comprese le informazioni contenute nei relativi estratti conto; ritenuto che va quindi ordinato a Banca nazionale del lavoro S.p.A. di aderire a tale richiesta, nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice, entro il 15 dicembre 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A. nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano relativi ai conti correnti citati in premessa (ivi comprese le informazioni contenute nei relativi estratti conto) e ordina a Banca nazionale del lavoro S.p.A. di comunicare i dati richiesti entro il 15 dicembre 2008 dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento, entro il medesimo termine;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca nazionale del lavoro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1571795
Data
06/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso