g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 13 novembre 2008 [1573622]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1573622]

Provvedimento del 13 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 5 agosto 2008 con la quale Piero Abbina, nel contestare la ricezione di alcuni messaggi di posta elettronica non sollecitati a contenuto promozionale, ha chiesto a Shark s.r.l. (società da cui risultavano provenire tali comunicazioni) la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l´origine degli stessi, nonché la logica, le finalità e le modalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; con la medesima istanza, l´interessato si è anche opposto all´ulteriore trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione (con relativa attestazione nei confronti dei soggetti cui tali dati siano stati eventualmente comunicati);

VISTO il ricorso presentato l´8 settembre 2008 da Piero Abbina (rappresentato e difeso dall´avv. Maria Chiara De Marco) nei confronti di Shark s.r.l. con il quale il ricorrente ha sostanzialmente ribadito le richieste oggetto dell´interpello preventivo alle quali non ha ricevuto riscontro, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la memoria inviata via fax il 19 settembre 2008 con la quale la resistente, nel rammaricarsi per non aver potuto riscontrare in precedenza le richieste del ricorrente "in ragione della chiusura dei locali della Shark per lavori di ristrutturazione dal 7 al 31 agosto 2008", ha sostenuto, tra l´altro, che "gli unici dati personali del Sig. Abbina in possesso della Shark s.r.l., erano quelli relativi al nome, al cognome, al numero di telefono ed al suo indirizzo di posta elettronica, i quali sono stati utilizzati unicamente a scopo di informazione commerciale ed immediatamente e completamente eliminati dalla banca dati"; rilevato che la resistente ha sostenuto di essere entrata in possesso dei dati personali citati in ragione di "pregressi rapporti personali" intercorsi tra Piero Abbina e Raffaele Sassun (amministratore della Shark s.r.l.);

VISTA la memoria datata 6 ottobre 2008 con la quale il ricorrente, nel contestare il riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste nella convizione che i dati anche "sensibili" che lo riguardano, siano stati "scientemente" utilizzati dalla resistente contro la propria volontà, non avendo lo stesso "mai fornito i propri dati all´ing. Raffaele Sassun né per finalità personali, né per finalità commerciali";

VISTO il verbale dell´audizione del 13 ottobre 2008 nel corso della quale il ricorrente ha ribadito "l´inadeguatezza del riscontro fornito dalla resistente in ordine all´origine dei dati, alle finalità e alle modalità del trattamento e alla logica applicata", mentre la resistente (nel ricostruire le modalità di utilizzo dei dati) ha sostenuto nuovamente di esserne entrata in possesso "attraverso scambio di corrispondenza telematica ed incontri personali avvenuti prima che l´ing. Sassun diventasse presidente del…" (e ha allegato copia di una e-mail scambiata tra le parti nel luglio del 2005 che dimostrerebbe l´esistenza di rapporti precedenti tra le parti); visto inoltre che, ad avviso della resistente, il contestato invio dei messaggi di posta elettronica è stato frutto di "un´erronea spedizione a tutte le email presenti nel database dell´Ing. Sassun, anziché a quelle destinate a finalità commerciali", errore che sarebbe stato "già corretto prima della ricezione dell´istanza ex art. 7";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, dichiarando tra l´altro, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato dal proprio archivio i dati relativi al ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi connessi al riscontro fornito, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Shark s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1573622
Data
13/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso