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Provvedimento del 13 novembre 2008 [1573642]

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[doc. web n. 1573642]

Provvedimento del 13 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Giovanni Bravin ha chiesto, tra l´altro, a Autogiada s.r.l. la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano (con particolare riferimento a quelli contenuti in una fattura relativa all´acquisto di un´automobile da parte della sig.a (…), effettiva intestataria dell´autovettura), nonché l´indicazione della loro origine; rilevato che con la medesima istanza l´interessato ha sollecitato altresì la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 25 giugno 2008, presentato da Giovanni Bravin nei confronti di Autogiada s.r.l., con il quale il ricorrente, nel comunicare di non aver ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste di accesso e successiva cancellazione dei dati chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 luglio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 settembre 2008 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTE le note datate 9 luglio 2008 e 20 ottobre 2008 con le quali la resistente, nell´affermare che "tutti i dati personali del ricorrente sono stati cancellati dai nostri sistemi informatici già alla fine dell´anno 2007", ha precisato che gli stessi "sono stati forniti dal medesimo interessato al momento della prenotazione di una vettura che successivamente è stata intestata a nome della signora che era in sua compagnia";

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Autogiada s.r.l. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Autogiada s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1573642
Data
13/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso