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Provvedimento del 20 novembre 2008 [1580226]

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[doc. web n. 1580226]

Provvedimento del 20 novembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 9 ottobre 2008, presentato da Sergio Lancini (rappresentato e difeso dall´avv. Stefano Bosio) nei confronti di U.S. Triestina Calcio S.p.A., con il quale il ricorrente (agente di un calciatore professionista che aveva concluso un contratto con la società all´insaputa dell´interessato) ha ribadito le richieste, avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione di dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati (con particolare riferimento alla data di stipula e alla durata del citato contratto nel quale l´interessato era appunto indicato come agente del calciatore); ciò, al fine di "esercitare tutti i propri diritti scaturenti dal contratto" in questione; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 ottobre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 16 ottobre 2008 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato al ricorrente i dati richiesti;

VISTA la nota inviata via fax il 24 ottobre 2008 con la quale il ricorrente ha comunicato di ritenersi soddisfatto del riscontro (sia pur tardivo) ottenuto dalla società e ha ribadito la sola richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO che va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste formulate dal ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di U.S. Triestina Calcio S.p.A., nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di U.S. Triestina Calcio S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1580226
Data
20/11/08

Tipologie

Decisione su ricorso