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Provvedimento del 4 dicembre 2008 [1581183]

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[doc. web n. 1581183]

Provvedimento del 4 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 17 settembre 2008 da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Alberto Boer), già dipendente (in qualità di dirigente del Servizio personale) di Gemma S.p.A., nei confronti di tale società con il quale il ricorrente, non avendo ottenuto idoneo riscontro in merito, ha ribadito la richiesta (connessa anche alle controversie in corso con la società in relazione all´interruzione del rapporto di lavoro) di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano "con indicazione specifica dei documenti e/o supporti in cui i medesimi sono annotati"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 settembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 31 ottobre 2008 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota datata 9 ottobre 2008 con la quale la società resistente ha riscontrato le richieste del ricorrente, elencando tra l´altro i documenti contenenti i dati che lo riguardano "attualmente conservati nella cartella Personale Dirigente custodita (…)"  nell´archivio dell´Ufficio del personale;

VISTA la nota datata 14 novembre 2008 con la quale il ricorrente, nel confermare di aver ottenuto (seppur tardivamente) quanto richiesto, ha ribadito la sola richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gemma S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Gemma S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma,  4 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1581183
Data
04/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso