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Provvedimento del 19 dicembre 2008 [1582416]

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[doc. web n. 1582416]

Provvedimento del 19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 settembre 2008 da XY (rappresentata e difesa dall´avv. Giovanna Oddo) nei confronti di "Consorzio dei proprietari centro commerciale Metropoli" di Novate Milanese, con il quale la ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito la richiesta di accedere alle informazioni personali che la riguardano contenute nella documentazione ("segnalazioni, relazioni, rapporti, denunce") relativa al sinistro occorso alla stessa, il 15 maggio 2006, all´interno del predetto centro commerciale, chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° ottobre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 21 novembre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 4 novembre 2008 con la quale il consorzio resistente ha trasmesso all´interessata la documentazione richiesta dichiarando di non disporre "di ulteriore documentazione nella quale siano contenuti dati personali della sig.a XY";

VISTO il fax del 10 novembre 2008 e la successiva nota del 9 dicembre 2008 con il quale la ricorrente, nel prendere atto del riscontro ricevuto, ha tuttavia lamentato che "non vi è una perfetta consequenzialità tra i documenti consegnati", ipotizzando la presenza di ulteriori dati personali che la riguardano nella disponibilità del titolare del trattamento;

VISTA la nota inviata via fax il 20 novembre 2008 con la quale il titolare del trattamento, nel ribadire di aver fornito alla ricorrente l´intera documentazione in proprio possesso, ha precisato che "eventuale ulteriore documentazione (…) potrà essere fornita direttamente dalla compagnia d´assicurazione Aurora Assicurazioni" (presso la quale il Consorzio medesimo è assicurato);

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere ulteriori dati personali della ricorrente oltre a quelli alla stessa già comunicati;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà della ricorrente di far valere i diritti di cui all´art. 7 e s. del Codice rispetto a dati personali che la riguardano anche nei confronti di Aurora Assicurazioni S.p.A. che, in qualità di autonomo titolare del trattamento, li conserva e li tratta in ordine alla gestione della richiesta risarcitoria;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Consorzio dei proprietari centro commerciale metropoli, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Consorzio dei proprietari centro commerciale Metropoli, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1582416
Data
09/12/08

Tipologie

Decisione su ricorso