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Provvedimento del 22 maggio 2009 [1624725]

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[doc. web n. 1624725]

Provvedimento del 22 maggio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali inviata in data 7 novembre 2008 da Walther Andreaus a H3G S.p.A. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di numerosi sms di tipo promozionale inviati dalla predetta società alla propria utenza telefonica mobile, si è opposto all´ulteriore trattamento dei propri dati personali per fini promozionali;

VISTO il ricorso presentato l´11 febbraio 2009 nei confronti di H3G S.p.A. con il quale Walther Andreaus, nel lamentare il perdurare dell´inoltro di messaggi promozionali indesiderati alla propria utenza telefonica mobile (anche successivamente al riscontro, datato 26 novembre 2008, con il quale la società resistente aveva sostenuto di aver preso atto dell´opposizione al trattamento per fini promozionali), ha ribadito la richiesta formulata chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 febbraio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 7 aprile 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 5 marzo 2009 con la quale la società resistente, in relazione al lamentato invio di messaggi pubblicitari all´interessato anche dopo l´intervenuta revoca del consenso, ha sostenuto che: "in merito agli sms ricevuti dal cliente il 27/11/2008 e il 10/1/2009, gli invii sono stati causati da un errore prodotto dal disallineamento dei sistemi nell´eleborazione delle liste create per gli invii di detti messaggi", mentre "in merito alla ricezione di mms (….) in data 13/1/2009 (…) tale messaggio non è stato inviato dallo scrivente ma dal partner esterno OneItalia che, in forza di un accordo commerciale (…), offre i propri prodotti ai clienti H3G" (precisando di avere peraltro chiesto chiarimenti sull´accaduto a tale soggetto il quale avrebbe confermato che si è trattato di "un errore dovuto ad un intervento straordinario del reparto sistemistico");

VISTA la nota pervenuta via fax il 19 marzo 2009 con la quale il ricorrente ha lamentato la ricezione di un´ulteriore comunicazione promozionale sul proprio numero di utenza mobile, "in data 7 febbraio 2009, da mittente http://treclub.tre.it";

VISTA la nota anticipata via fax il 2 aprile 2009 con la quale la resistente ha sostenuto che anche il contestato messaggio pubblicitario del 7 febbraio 2009 è stato inviato "dal partner esterno OneClub che, in forza di un accordo commerciale con la scrivente offre i propri prodotti/servizi (suonerie, videogiochi e altro) ai clienti di H3G" e ha altresì dichiarato di aver provveduto a segnalare il caso al predetto "partner", il quale ha comunicato, "in data 3 marzo 2009, di avere adottato tutte le procedure per porre rimedio all´errore dovuto ad un intervento straordinario del reparto sistemistico, cui sono da imputarsi gli invii lamentati"; visto che nella medesima nota la resistente ha precisato che nel caso segnalato dal ricorrente, come "in episodi analoghi, H3G ricopre il ruolo di carrier in quanto consente al cliente finale, in forma totalmente autonoma, attraverso il proprio portale mobile, l´accesso diretto ai contenuti offerti dal partner quali, a titolo esemplificativo, suonerie, videogiochi e altro";

VISTA la nota pervenuta via fax il 24 aprile 2009 con la quale il ricorrente, nell´affermare di non avere mai fornito "autorizzazione a nessun soggetto – oltre a H3G al trattamento dei propri dati personali (…) per la ricezione di comunicazioni pubblicitarie", ha lamentato di avere ricevuto "ulteriori due messaggi pubblicitari alla propria utenza radiomobile (…) in data 17 aprile 2009, mittente centro messaggi" e da ultimo "il 22 aprile 2009, mittente shop3@mms.tre.it";

VISTO il fax inviato il 15 maggio 2009 con il quale il titolare del trattamento ha fornito ulteriori spiegazioni in ordine al complesso delle contestazioni del ricorrente; visto che, in particolare, H3G S.p.A. ha allegato copia di una nota fatta pervenire da One Italia S.p.A. nella quale viene ribadito che l´interessato era stato erroneamente inserito nella lista dei clienti che avevano attivato il servizio di newsletter di Oneclub (fornendo anche una spiegazione dell´errore verificatesi);

VISTO che la società resistente nel medesimo fax ha infine spiegato le ragioni ("da correlare verosimilmente all´acquisto sul sito…www.shop3.it di una ricarica telefonica") connesse alla ricezione nel mese di aprile 2009 dei messaggi di cui alla nota del ricorrente del 24 aprile scorso;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, fornendo indicazioni in ordine alle contestate comunicazioni promozionali ricevute sulla propria utenza telefonica mobile;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di H3G S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 22 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1624725
Data
22/05/09

Tipologie

Decisione su ricorso