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Dati sensibili - I dati personali relativi a fenomeni di doping possono assumere la natura di dati sensibili - 22 giugno 1998 [31035]

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[doc. web n. 31035]

Dati sensibili - I dati personali relativi a fenomeni di doping possono assumere la natura di dati sensibili - 22 giugno 1998

Il Garante rispondendo ad alcuni quesiti formulati dalla federazione medico sportiva italiana oltre a ribadire la necessità di acquisire da parte delle società sportive il consenso degli atleti per poter diffondere i loro dati comuni e sensibili, chiarisce che i dati relativi al fenomeno del doping assumono la natura di dati sensibili nel momento in cui emergono informazioni sullo stato di salute degli atleti.

Roma, 22 giugno 1998

Prof. XX
Federazione medico
sportiva italiana
Viale Tiziano, 70
00196 Roma

OGGETTO: Quesiti in ordine all´applicazione della legge n. 675/1996 al settore sportivo

Con riferimento ai quesiti formulati relativamente all´attività sportiva, si osserva quanto segue.

1) I dati personali relativi a fenomeni di doping non sono espressamente considerati dall´art. 22, comma 1, della legge nell´ambito dei dati "sensibili" , ma possono assumere tale natura quando il loro trattamento comprenda o faccia emergere informazioni riguardanti, sotto qualunque profilo, lo stato di salute degli interessati, il che può avvenire in base alle concrete modalità del trattamento o alla quantità e alla qualità delle informazioni raccolte, ovvero al loro eventuale abbinamento con altre informazioni.

2) Il secondo quesito riguarda la possibilità per le società sportive di trattare dati relativi all´idoneità alla pratica sportiva e di divulgare le informazioni relative agli infortuni che determinano la temporanea interruzione dell´attività di un atleta.

Deve ricordarsi, al riguardo, la distinzione che la legge n. 675/1996 opera tra i dati comuni (per i quali il consenso dell´atleta è necessario solo se i dati sono comunicati o diffusi dalla società: artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, a)) e i dati "sensibili" (per i quali il consenso - in questo caso scritto - è comunque necessario: art. 22, comma 1, legge n. 675/1996).

I dati che le società intendono diffondere non hanno sempre e necessariamente natura sensibile, dovendosi distinguere, ad esempio, l´indisponibilità dell´atleta che dipenda da una patologia, da altre circostanze del tutto passeggere che non sono di per sé idonee a rivelare lo stato di salute (si pensi all´opportunità di un turno di riposo o ad una comune influenza).

Per semplificare la propria attività (come già precisato nella nota inviata il 9 luglio 1997 ad una società calcistica), le società sportive possono acquisire in ogni caso il consenso degli atleti al trattamento dei dati comuni e "sensibili" necessari per l´ordinario svolgimento del rapporto di lavoro sportivo.

La legge n. 675 e l´autorizzazione n. 2/1997 del Garante vietano la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (salva la necessità di prevenire, accertare o reprimere reati: art. 23, comma 4). Tuttavia, l´interessato conserva certamente il diritto di rendere pubbliche o meno le proprie condizioni di salute, anche per interposta persona, e la stessa autorizzazione n. 2/1997 (punto 5)) fa salvo il caso in cui la diffusione "riguardi dati resi manifestamente pubblici dall´interessato e per i quali l´interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi".

Pertanto, considerata la tendenza invalsa a rendere note talune circostanze relative alla forma degli atleti impegnati nelle attività agonistiche, le società sportive potrebbero acquisire il consenso degli atleti ed ottenere a parte la "delega" a rendere pubbliche talune circostanze rilevanti per l´interesse pubblico sotteso alle attività stesse, da individuarsi una tantum ma con precisione, anche con riferimento a determinate categorie di informazioni.

Il consenso potrà essere acquisito sia al momento dell´instaurazione del rapporto contrattuale, sia successivamente, purché sulla base di un´idonea informativa che renda chiare all´atleta le circostanze indicate nell´art. 10 della legge.

3) In ordine alle modalità per rendere l´informativa agli interessati ed acquisire il relativo consenso, questa Autorità segnala l´opportunità che tali adempimenti vengano compiuti in sede di tesseramento, oralmente o, più opportunamente, attraverso la predisposizione di un apposito modulo a stampa da fornire a ciascun interessato al momento dell´iscrizione.

Vanno infatti salvaguardati i princìpi di cui agli artt. 10 e 11 della legge, secondo cui l´interessato deve essere effettivamente informato, in via preventiva, specie sulle finalità e modalità del trattamento, sull´ambito di diffusione dei dati e sui diritti spettanti ai sensi dell´art. 13, anche al fine di poter esprimere un consenso libero e consapevole.

Un mero inserimento dell´informativa nei c.d. regolamenti federali non permetterebbe agli interessati - come invece previsto dall´art. 10 della legge - di rilevare con evidenza ed immediatezza le informazioni essenziali sul trattamento dei dati personali, informazioni che il legislatore impone di rendere note all´interessato in maniera chiara, in modo da rendere consapevole l´eventuale atto con cui l´interessato stesso "autorizza" il loro utilizzo e da agevolare il successivo controllo sempre da parte dell´interessato.

Per quanto riguarda i dati "sensibili" , si segnala poi che le associazioni e le società sportive non necessitano di una autorizzazione specifica da parte del Garante ai sensi dell´art. 22, comma 1, della legge. Le stesse possono infatti avvalersi delle apposite autorizzazioni generali n. 1, 2 e 3 (riguardanti, rispettivamente, il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, i dati sullo stato di salute e la vita sessuale, nonché il trattamento da parte degli organismi di tipo associativo) rilasciate da questa Autorità e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 21 e del 29 novembre 1997.

Le predette modalità di trattamento dei dati personali comuni e "sensibili" permettono infine di inserire i dati stessi nel cd. libretto sanitario sportivo che si intenderebbe istituire.

A tale riguardo, si invita però codesta Federazione a fornire elementi più precisi di riferimento, dovendosi chiarire se il libretto - pur essendo custodito dall´interessato - verrebbe istituito e aggiornato periodicamente da un soggetto pubblico (nel qual caso occorre una puntuale base normativa ai sensi dell´art. 22, comma 3, della legge) o dalla società sportiva, ovvero puramente e semplicemente da un medico.

Si resta quindi a disposizione per approfondire tale tematica.

IL PRESIDENTE