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Newsletter 4 - 10 aprile 2005

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N. 251 del  4 - 10 aprile 2005

• Credito al consumo e garanzie per i consumatori 
• Il Consiglio d´Europa discute di giustizia e media

 

Credito al consumo e garanzie per i consumatori
Solo dati esatti ed aggiornati nei sistemi di informazioni creditizie

I dati personali contenuti nei sistemi di informazioni creditizie devono essere esatti, aggiornati e riguardare solo rapporti di credito al consumo. Il cittadino ha sempre il diritto di chiedere la rettifica dei dati e far correggere le informazioni che lo riguardano raccolte in queste grandi banche dati e consultate da istituti di credito e finanziarie prima di concedere un prestito. I sistemi di informazioni creditizie, che hanno sostituito a partire dal gennaio di quest´anno le cosiddette "centrali rischi" private, sono banche dati, gestite da società private, nelle quali vengono conservate informazioni sui rapporti finanziari o eventuali morosità dei consumatori. Ogni volta che devono concedere un mutuo o un finanziamento, banche e finanziarie consultano questa banche dati per verificare l´affidabilità del cliente.

Il principio, già più volte affermato, è stato ribadito dal Garante in occasione dell´esame di un ricorso. La questione non era formale perché la presenza di un dato errato o non aggiornato nei Sic può comportare, tra le altre conseguenze, anche il rifiuto di un prestito. Disavventura toccata ad un consumatore al quale era stato negato un finanziamento poiché dalla consultazione degli archivi informatici risultava "protestato". Stesso nome e cognome che si differenziava solo per una vocale da quello della persona realmente protestata, una sostanziale omonimia costata molto cara. Inutili le lamentele e i tentativi di chiarimento: nessun finanziamento e una corretta situazione da ripristinare.

Dopo una prima istanza, in cui il consumatore chiedeva che il suo nominativo fosse cancellato dalla banca dati e non fosse più associato all´assegno protestato, estraneità dimostrata anche dalla certificazione che aveva allegato, ha ricevuto una risposta nella quale la società declinava ogni responsabilità sull´accaduto e lo invitava a rivolgersi a Infocamere, società consortile che gestisce la base dati di tutte le camere di commercio italiane. Insoddisfatto della risposta e vedendo allungarsi i tempi di soluzione del problema, il consumatore ha presentato ricorso al Garante.

A seguito di una formale richiesta di informazioni dell´Autorità, il Sic, pur continuando a sostenere la legittimità del proprio operato, dichiarava infatti di essersi limitata ad estrarre le informazioni relative al protesto attraverso la consultazione del Registro unico informatico gestito da Infocamere (utilizzando come chiave di ricerca il codice fiscale). Dichiarava, inoltre, in considerazione della singolarità della vicenda e seguito di altri accertamenti effettuati, di aver rimosso cautelativamente il nominativo del ricorrente dalla propria banca dati e di aver segnalato il caso ad Infocamere. Nel frattempo, anche la Camera di commercio di Roma trasmetteva all´Ufficio del Garante una visura a livello nazionale dalla quale non risultavano protesti a carico del ricorrente comunicando che l´annotazione negativa che era stata erroneamente attribuita riguardava un altro nominativo, seppure diverso solo per una vocale.

Nel corso del procedimento il Garante non ha comunque rilevato altri profili di illiceità nel trattamento dei dati da parte del Sic. La società, infatti, aveva utilizzato informazioni provenienti da pubblici registri che i soggetti privati possono trattare anche senza il consenso degli interessati e poiché la società ha confermato di aver rimosso le informazioni personali del ricorrente dalla propria banca dati, accogliendone così le richieste, ha definito il ricorso dichiarando non luogo a provvedere.

(cfr. dossier sui sistemi di informazioni creditizie) 

Il Consiglio d´Europa discute di giustizia e media

Si svolge a Cracovia, in Polonia, il 25 e 26 aprile la "Seconda Conferenza europea dei giudici" organizzata dal Consiglio d´Europa in collaborazione con il Ministero polacco della giustizia (http://www.coe.int/...). La conferenza rientra nell´attuazione del "Programma-quadro" elaborato dal

Comitato dei Ministri del Consiglio d´Europa nel 2001, e si prefigge l´obiettivo di raccogliere materiali e informazioni su importanti problematiche connesse all´esercizio dell´attività giudiziaria. Il tema di questo secondo incontro è il rapporto fra giustizia e media, sia in termini di pubblicità delle decisioni giudiziarie e di partecipazione dei media ai procedimenti, sia in termini di meccanismi per conciliare libertà di espressione e tutela della privacy di chi è oggetto di un procedimento giudiziario. Si tratta di temi molto delicati (si veda la recente decisione del Garante in materia di "diritto all´oblio": Newsletter 21-27 marzo 2005) che investono principi fondamentali (libertà di espressione, libertà di manifestazione del pensiero, protezione dei dati personali) e la stessa dignità dell´uomo. I contributi della Conferenza serviranno da riferimento per un Parere che il Consiglio d´Europa intende adottare entro il 2005 sui rapporti fra giustizia e società.

 

NEWSLETTER
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