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Provvedimento del 28 giugno 2006 [1322833]

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[doc. web n. 1322833]

Provvedimento del 28 giugno 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Accongiagioco e dal dott. Salvatore Lucia, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Azienda Unità sanitaria locale di Bologna;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente, sottoposto a visita medica il 9 ottobre 2003 dalla Commissione medica locale per le patenti di guida operante presso l´azienda resistente, ai sensi dell´art. 186, comma 8, del d.lg. 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), si era visto sospendere la patente sulla base di informazioni contenute in una "relazione" sul suo stato di salute inviata alla predetta commissione nell´agosto 2003 dall´Ospedale Maggiore–Unità operativa medicina "C", appartenente alla medesima azienda.

Tale relazione, volta a consentire alla commissione di "esprimere un parere sull´opportunità della conservazione della patente di guida" rilasciata al ricorrente, indicava diverse patologie e, tra esse, l´infezione da Hiv da cui l´interessato è affetto, riscontrate in occasione del suo ricovero presso il menzionato ospedale, avvenuto dal 25 luglio al 2 agosto 2003.

Nell´ambito di uno scambio di note l´azienda resistente aveva ritenuto lecito il trattamento effettuato, argomentando sulla base dell´art. 103, comma 1, lett. e), del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) nella parte in cui tale norma obbligherebbe gli esercenti la professione medico-chirurgica ad "informare l´ufficiale sanitario -funzioni attualmente attribuite al Dipartimento di sanità pubblica delle aziende sanitarie- dei fatti che possono interessare la sanità pubblica". L´interessato aveva invece ritenuto illecito detto trattamento, cui si era opposto con un interpello preventivo ai sensi dell´art. 8 del Codice inoltrato alla resistente il 20 gennaio 2006.

Non avendo l´azienda fornito un riscontro ritenuto adeguato, l´interessato ha sostanzialmente ribadito l´opposizione al trattamento con un ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 145 e s. del Codice.

Nel ricorso si sostiene che il trattamento effettuato non sarebbe giustificato sulla base del predetto art. 103 del testo unico delle leggi sanitarie, dal momento che tale norma obbligherebbe gli esercenti la professione medico-chirurgica ad informare i dipartimenti di sanità pubblica dei soli "fatti" che possono interessare la sanità pubblica (peraltro secondo modalità che, previste dal medesimo art. 103, ultimo comma, non sarebbero state comunque rispettate nel caso di specie). Secondo il ricorrente, tra questi "fatti" non rientrerebbero le informazioni relative alla patologia da Hiv (disciplinata in ogni caso da apposite disposizioni di legge) e ad altre patologie relative a singoli interessati.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 6 aprile 2006, ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 28 aprile 2006 con la quale, nel comunicare che il ricorrente, "per pregressa patologia, sin dal conseguimento della patente B nel 1989, viene sottoposto a periodici controlli di idoneità alla guida presso la locale commissione medica dell´Azienda Usl di Bologna, con cadenza biennale", ha ribadito la "congruità e correttezza dell´operato dell´Azienda sanitaria (…) e, in particolare, del flusso informativo posto in essere, trattandosi di trasmissione di dati all´interno di una medesima Azienda sanitaria tra professionisti di diverse discipline, tutti peraltro tenuti all´osservanza del segreto professionale, che operano, nella fattispecie in esame, quale "equipe" allargata ed interdisciplinare, allo stesso modo del medico internista che fornisce notizie sul quadro clinico del paziente al radiologo perché svolga al meglio la sua prestazione". Nella medesima nota, l´azienda resistente ha inoltre dichiarato che:

  • i sanitari che hanno avuto in cura il ricorrente in occasione del suo ricovero presso l´Ospedale Maggiore, " ravvisando nel quadro clinico del soggetto elementi che facevano dubitare della sua idoneità alla guida, provvedevano, in osservanza al disposto di cui all´art. 103, comma 1, lett. e), del R.D. n.  1265/34, a segnalare la circostanza al Dipartimento di sanità pubblica che è sede della commissione medica per la revisione della patente";
  • per la comunicazione dei "fatti interessanti la sanità pubblica" di cui al medesimo art. 103, comma 1, lett. e), del r.d. n. 1265/1934 (a differenza di quanto previsto per le denunce di cui alle lettere a), b), c), d)) dello stesso comma 1, "viene previsto un semplice obbligo informativo non collegato a specifiche modalità procedurali";
  • la sospensione della patente del ricorrente è stata disposta, solo per alcuni mesi, all´esito della visita tenutasi presso la commissione medica locale il 9 ottobre 2003, non per la sindrome da immunodeficienza da considerarsi inevitabilmente cronica, ma per la patologia neurologica correlata" della quale, peraltro, il ricorrente "avrebbe dovuto fornire personalmente" notizia alla stessa commissione medica, "compilando l´apposito modulo ministeriale";
  • il trattamento di dati personali, effettuato nell´asserito rispetto della prescrizione  "contenuta nel citato art. 103, comma 1, lett. e), del R.d. n. 1265/1934", è stato volto a tutelare sia la "salute personale del sig. XY", sia "la salute pubblica, in quanto guidare significa esercitare un´attività pericolosa non solo per la propria, ma anche per l´altrui incolumità";
  • le finalità istituzionali dell´Azienda sanitaria concernenti la "salute e la sicurezza della popolazione" devono esercitarsi "non solo nell´individuazione e nella segnalazione di inquinamenti ambientali e/o alimentari, diffusione di malattie infettive o simili, ma anche negli accertamenti circa il mutare delle condizioni di idoneità fisica all´esercizio di quelle attività considerate pericolose –guida di veicoli a motore, uso di armi, manipolazione di gas tossici– per le quali è previsto il rilascio di specifica certificazione da parte di sanitari all´uopo autorizzati".

Nell´audizione svoltasi il 3 maggio 2006 il ricorrente ha ribadito di non ritenere lecito il trattamento effettuato anche alla luce del quadro normativo previsto in materia di protezione dei dati personali; ha pertanto ribadito la propria richiesta.

Con nota datata 6 giugno 2006, a seguito della proroga del termine per la decisione disposta sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´azienda resistente ha, tra l´altro, ribadito che la sospensione della patente è stata disposta nel 2003 "solo per il periodo temporaneo e indispensabile alla riduzione dei problemi emersi nell´estate" di quell´anno e che l´acquisizione delle informazioni relative allo stato di salute del ricorrente "da parte della Commissione medica trova il suo presupposto unicamente nell´opportunità di valutare, sempre ai fini della tutela della salute del singolo e della collettività, le complicanze correlate alla positività Hiv che possono determinare una controindicazione alla guida".   

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali sensibili idonei a rivelare lo stato di salute di un interessato effettuato da un´azienda unità sanitaria locale con specifico riferimento all´attività svolta da una commissione medica locale per le patenti.

Qualificata la richiesta dell´interessato alla stregua di una sostanziale opposizione per motivi legittimi, la stessa risulta fondata.

Il trattamento contestato si riferisce ad informazioni personali idonee a rivelare lo stato di salute del ricorrente (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice) effettuato in ambito sanitario, trattamento rispetto al quale operano le specifiche disposizioni poste dagli artt. 76 e ss. del Codice e (venendo in rilievo anche informazioni relative all´infezione da Hiv) dalla normativa in materia di prevenzione e lotta contro l´Aids (legge 5 giugno 1990, n. 135).

Quest´ultima, per la natura particolarmente sensibile dei dati personali relativi all´Hiv e all´Aids, prevede peculiari cautele e modalità riguardo alla conoscibilità dei medesimi dati, anche al fine di prevenire eventuali misure discriminatorie nei confronti dei soggetti interessati (cfr., in particolare, art. 5 della predetta legge, modificato dall´art. 178, comma 2, del Codice).

Per effetto di tale normativa, "la comunicazione dei risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da Hiv può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti", anziché a terzi. L´operatore sanitario (come ogni altro soggetto) che venga a conoscenza di un caso di infezione da Hiv è poi tenuto "ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell´interessato, nonché della relativa dignità".

Nel caso di specie, invece, i dati personali del ricorrente relativi all´Hiv, acquisiti lecitamente da una struttura ospedaliera operante presso l´azienda Usl resistente a fini di tutela della salute dell´interessato in occasione di un ricovero (art. 76, comma 1, lett. a), del Codice), sono stati poi trasmessi all´Unità operativa di medicina legale della stessa azienda Usl per perseguire la diversa finalità di accertamento dei requisiti psichici e fisici per la "conservazione" della patente di guida, compito che alla stessa è attribuito dall´art. 119 del d. lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Tale finalità, a differenza di quanto sostenuto dall´azienda sanitaria resistente, è riconducibile all´attività amministrativa di certificazione volta, secondo quanto previsto dal Codice della strada e dalle relative disposizioni di attuazione, ad accertare che non sussistano in capo all´interessato patologie tali "da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita" (art. 319 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 –Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada; cfr. anche art. 119 cod. str.).

Al riguardo va rilevato che il trattamento dei dati personali relativi all´Hiv per le finalità certificatorie svolte dalla commissione medica locale operante presso l´unità operativa di medicina legale della Usl non risulta anzitutto, allo stato degli atti, giustificato sulla base dell´invocata disposizione di cui all´art. 103, comma 1, lett. e), del r.d. n. 1265/1934, che riguarda casi diversi da quello in esame.

In secondo luogo, tale disciplina di carattere generale sui fatti attinenti alla sanità pubblica va comunque armonizzata con la successiva normativa primaria concernente specificamente i diritti degli interessati e il bilanciamento degli interessi in gioco fatto dal legislatore in tema, rispettivamente, di Hiv e di Aids (v. le citate disposizioni della legge n. 135/1990). Quest´ultima disciplina delimita nei termini sopra indicati le modalità di circolazione dei dati relativi ad esami svolti sull´Hiv, modalità che non risultano essere state osservate nel caso di specie.

La disciplina di protezione dei dati personali e le disposizioni speciali sopra richiamate in materia sanitaria non pregiudicano lo svolgimento in termini corretti di operazioni di trattamento strettamente indispensabili per svolgere le doverose funzioni istituzionali relative alla valutazione della idoneità alla guida. Si pone tuttavia l´esigenza di rispettare le specifiche garanzie e modalità che il quadro normativo prevede in tema di dati sensibili.

Infatti, con riferimento alla predetta finalità (giustamente prevista quale "finalità di rilevante interesse pubblico" dall´art. 85, comma 1, lett. d), del Codice), ciascuna operazione di trattamento dei dati sensibili concernenti lo stato di salute posta in essere da una struttura sanitaria pubblica è lecita solo se effettuata nel rispetto degli artt. 18 e 20 del Codice e, quindi, solo se effettivamente indispensabile nel caso concreto (art. 22, commi 1, 5 e 9, del Codice).

Alla luce di quanto disposto dall´art. 22, comma 5, del Codice che prevede l´obbligo in capo ai soggetti pubblici di valutare l´indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari trattati alla luce degli adempimenti loro attribuiti, occorre quindi rilevare che il trattamento dei dati relativi all´infezione da Hiv del ricorrente non risulta, per le specifiche forme in cui è avvenuto, indispensabile per la valutazione dell´idoneità alla guida del ricorrente, posto anche che la disciplina relativa al certificato di idoneità in questione non prevede l´infezione da Hiv tra le malattie ed affezioni che ne escludono il rilascio (cfr. art. 320 e appendice II del Titolo IV del citato d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Al riguardo, la stessa resistente ha peraltro ribadito che la patente di guida del ricorrente era stata sospesa (soltanto per qualche mese, ed ora nuovamente rilasciata) non a causa dell´affezione da Hiv, ma per le correlate condizioni psico-fisiche dell´interessato.

Con riferimento alle altre patologie, va, infine, rilevato che le commissioni mediche locali, raccolta la documentazione medica messa a disposizione dagli interessati (cfr. al riguardo anche la scheda n. 35 del regolamento regionale Emilia Romagna 24 aprile 2006, n. 3), possono comunque sottoporre, laddove ritenuto necessario, questi ultimi ad accertamenti medici ulteriori, avvalendosi anche dell´eventuale ausilio "di singoli consulenti, oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato" (cfr. artt. 319 e 330 d.P.R. n. 495/1992).

Risultando fondato il ricorso va ordinato all´azienda sanitaria resistente, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato in relazione alla sua richiesta, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di astenersi, con effetto immediato, dal porre in essere ulteriori operazioni di trattamento che comportino, come nel caso di specie, analoghe forme non previste dalla legge di circolazione di informazioni relative al suo stato di salute (e, in particolare, dei dati connessi all´infezione da Hiv), con particolare riguardo all´inoltro di comunicazioni alla commissione medica locale per le patenti di guida. L´Azienda resistente dovrà dare conferma dell´adempimento all´interessato e a questa Autorità, entro il 10 settembre 2006.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara fondato il ricorso e, per l´effetto, ordina all´Azienda Unità sanitaria locale di Bologna di astenersi, con effetto immediato, dal porre in essere ulteriori operazioni di trattamento che comportino la circolazione in forme non previste dalla legge di informazioni relative allo stato di salute dell´interessato (e in particolare dei dati connessi all´infezione da Hiv), con particolare riguardo all´inoltro di comunicazioni alla commissione medica locale per le patenti di guida, e di dare conferma dell´adempimento a quanto stabilito nel presente provvedimento, all´interessato e a questa Autorità, entro il 10 settembre 2006.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paisssan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli