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Provvedimento del 8 marzo 2007 [1396665]

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[doc. web n. 1396665]

Provvedimento del 8 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato l´11 gennaio 2007, presentato da Alessandro Scalabrin nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A. (già Finconsumo Banca S.p.A.), con il quale il ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati relativi ai ritardi nei pagamenti comunicati dalla società ai sistemi di informazioni creditizie gestiti da Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. in relazione ad un finanziamento erogato il 17 dicembre 2002; rilevato che il ricorrente ha sostenuto che i ritardi nei pagamenti sarebbero stati causati da anomalie relative all´addebito r.i.d. inizialmente prescelto come modalità di pagamento delle rate previste dal piano di rimborso del finanziamento, rate che, invece, a partire dal gennaio 2005, a causa del trasferimento del ricorrente in un´altra città e al conseguente cambio della banca di riferimento, erano state pagate a mezzo bonifico bancario; rilevato che il ricorrente, per risolvere i problemi insorti nel pagamento delle rate, ha estinto anticipatamente il finanziamento ricevendo dalla società una quietanza liberatoria, senza tuttavia ottenere positivo riscontro alla richiesta di cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato la società a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 6 febbraio 2007, con la quale Santander Consumer Bank S.p.A. ha fatto presente che: a) il ricorrente si sarebbe reso inizialmente inadempiente nel pagamento della rata nr. 16 del 15/4/2004, integralmente saldata solo il 21/7/2004; b) a partire dal gennaio 2005 "le richieste di prelievo inoltrate automaticamente" sul conto corrente bancario indicato dal ricorrente nel contratto di finanziamento "sarebbero tornate insolute con la causale "revoca autorizzazione di addebito da banca""; c) i successivi pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario a partire dal febbraio 2005 non avrebbero incluso le spese di incasso bancarie; d) "tali inadempimenti, seppur di lieve entità, protrattisi sino al 15.04.2006, facendo seguito al più grave del 15.04.2004 sopra citato, hanno quindi impedito di poter accogliere la richiesta di cancellazione dai Sistemi di Informazioni Creditizie avanzata dal ricorrente in data 16.08.2006"; e) "tenuto conto dell´entità degli importi impagati", la resistente ha richiesto alle società di informazioni creditizie di riferimento "l´aggiornamento della posizione del ricorrente, azzerando le evidenze negative presenti a suo carico relativamente al finanziamento contratto con Santander Consumer Bank S.p.A.";

VISTE le note inviate il 26 febbraio e il 27 febbraio 2007, in risposta a specifiche richieste di informazioni, con le quali Experian Information Services S.p.A. e Crif S.p.A. hanno confermato i riscontri forniti dalla resistente allegando copia dei report estratti dai propri archivi in cui non risultano presenti informazioni creditizie di tipo negativo riferite al contratto di finanziamento;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, sulla base di quanto attestato dalla resistente la quale ha dichiarato di essersi attivata per la cancellazione dei dati riferiti ai ritardi in questione dagli archivi delle società di informazioni creditizie di riferimento, come confermato, nel corso dell´istruttoria, dalle stesse Experian Information Services S.p.a. e Crif S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 8 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1396665
Data
08/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso