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Provvedimento del 15 marzo 2007 [1399454]

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[doc. web n. 1399454]

Provvedimento del 15 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 5 dicembre 2006, presentato da Frutta secca esotica banane (F.e.s.ba.) s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Vincenzo Fiorillo presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con il quale la società ricorrente (già correntista di tale banca) ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano relativi al contratto di conto corrente intrattenuto per molti anni, nonché di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui tali dati sono stati comunicati; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 26 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 28 dicembre 2006, con la quale la banca resistente ha messo a disposizione la documentazione riferita, in particolare, alla movimentazione del conto corrente nel periodo 1996/2006 ed ha indicato le categorie di soggetti cui i predetti dati sono stati comunicati; rilevato che la banca ha sostenuto che, una volta decorso il termine decennale previsto dalla legge, procede di norma alla distruzione della documentazione e che, di conseguenza, non è più possibile fornire ai clienti che ne facciano richiesta dati molto risalenti nel tempo;

VISTA la nota pervenuta a questa Autorità il 2 febbraio 2007, con la quale la ricorrente ha rilevato che il riscontro pervenutole risulterebbe privo delle informazioni relative "alle condizioni contrattuali inizialmente pattuite", nonché alle modifiche successivamente intervenute;

VISTA la nota inviata via fax il 2 marzo 2007, con la quale la banca resistente ha sostenuto che, con il ricorso, non era stato richiesto specificamente "l´invio delle condizioni contrattuali inizialmente pattuite (…) e delle modifiche intervenute" e di non poter, in ogni caso, fornire tutti i dati richiesti (relativi ad un contratto di conto corrente sottoscritto nell´ottobre del 1979), "essendo trascorso un periodo ben oltre i 10 anni previsti dalla legge (…) per la conservazione della documentazione afferente le operazioni contabili"; rilevato che la banca ha messo comunque a disposizione la copia intelligibile delle "staffe trimestrali" del conto corrente, nonché il riepilogo dei tassi debitori applicati nel periodo 2004/2006;

RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza presa in considerazione dal Garante unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali della ricorrente relativi ai menzionati rapporti bancari; rilevato che tale diritto di accesso ai dati personali è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ai sensi del d. lg. n. 385/1993 (testo unico in materia bancaria e creditizia);

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´istituto di credito resistente fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere altre informazioni oltre quelle già messe a disposizione della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato, tempestivo riscontro alla richiesta dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena  S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 15 marzo 2007  

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1399454
Data
15/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso