g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 marzo 2007 [1401230]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1401230]

Provvedimento del 21 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 18 dicembre 2006 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Tonia D´Oronzo, nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia, e di Crif S.p.A.; rilevato che la ricorrente ha chiesto, ribadendo le istanze formulate con l´istanza ex art. 7 del Codice (d.lg. n. 196/2003),  nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., la cancellazione dei dati pregiudizievoli relativi all´iscrizione di due ipoteche giudiziali (oggetto di annotamento di cancellazione), nonché ad un pignoramento immobiliare (tutti iscritti presso l´Agenzia del territorio di Brindisi); rilevato che, successivamente all´istanza ex art. 7, Cerved Business Information S.p.A. si sarebbe limitata a spostare i dati riferiti alle due ipoteche giudiziali dalla sezione "Eventi negativi. Pregiudizievoli di Conservatoria" in quella contenente "altri atti significativi di Conservatoria"; rilevato che la ricorrente ha invece chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dei medesimi dati dalla banca dati "Informazioni da tribunali e registri immobiliari"; rilevato che con il ricorso la ricorrente ha ribadito nei confronti di entrambe le società la richiesta di attestare che l´operazione di cancellazione è stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati, nonché la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gli ulteriori dati che la riguardano e di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili "ex art. 5, comma 2, del Codice";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 7 febbraio 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata il 24 gennaio 2007 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare le informazioni riferite al pignoramento immobiliare iscritto presso l´Agenzia del territorio di Brindisi, censite nell´ambito della banca dati "Informazioni da tribunali e registri Immobiliari", "trattandosi di informazioni di fonte pubblica, aggiornate rispetto a quanto risulta presso l´Agenzia del Territorio" in questione; rilevato che tale resistente ha invece cancellato, "come gesto di disponibilità per la definizione della questione oggetto di ricorso", le informazioni di fonte pubblica riferite alle due ipoteche giudiziali (in precedenza iscritte presso l´Agenzia del territorio di Brindisi) e "colpite da annotamento" e che non sarebbero quindi "pregiudizievoli" (poiché tale annotamento indica un´intervenuta variazione o rettifica dell´atto che "in quasi tutti i casi sarà o un restringimento o una cancellazione del gravame"); rilevato, infine, che Crif S.p.A. ha fornito indicazioni in ordine all´origine dei dati, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento e ai responsabili del trattamento designati ai sensi dell´art. 29 del Codice, ribadendo quanto comunicato alla ricorrente prima della proposizione del ricorso (come da documento del 30.03.2006 allegato alla nota); vista la successiva nota del 27 febbraio 2007 nella quale Crif S.p.A. ha confermato le proprie posizioni;

VISTA la memoria inviata il 26 gennaio 2007 con la quale Cerved Business Information S.p.A. ha sostenuto che i dati dalla stessa censiti in relazione alle due ipoteche giudiziali in questione, annotate di cancellazione, sarebbero identici a quelli contenuti nei pubblici registri immobiliari e non sarebbero "pregiudizievoli" in quanto, come risulta da copia del "Dossier persona" relativo alla ricorrente aggiornato al 22.1.2007, nella sezione "Controllo automatico eventi pregiudizievoli" è riportata l´indicazione "Nessun evento da segnalare" e la "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" è considerata "Bassa/Nulla"; rilevato che, "al solo fine di venire incontro alle richieste della interessata e tenuto conto che le iscrizioni ipotecarie risalgono entrambe all´anno 2000, la Cerved B.I. Spa ha provveduto spontaneamente alla cancellazione definitiva di entrambi i dati"; rilevato invece che, con riferimento al citato pignoramento immobiliare, tale resistente, non risultando presso l´Agenzia del territorio di Brindisi alcun annotamento di cancellazione in relazione a tale iscrizione, ritiene di dover fornire la relativa informazione alla propria clientela, proprio perché ritenuta attinente ad un evento pregiudizievole; rilevato che anche Cerved Business Information S.p.A. ha fornito indicazioni in ordine all´origine dei dati, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento e al responsabile designato ai sensi dell´art. 29 del Codice;

VISTA la memoria inviata il 26 gennaio 2007, nonché il verbale dell´audizione del 29 gennaio 2007 con i quali la ricorrente ha ribadito le richieste formulate nel ricorso, chiedendo altresì il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese del procedimento;

VISTA la nota inviata il 14 marzo 2007 con la quale Cerved Business Information S.p.A. ha trasmesso copia della schermata del prodotto Cerved "Eventi di conservatoria" riferito alla ricorrente da cui risulta che i dati riferiti alle due ipoteche giudiziali in questione sono stati cancellati;

CONSIDERATO che, con riferimento ai dati relativi al pignoramento immobiliare in questione, non oggetto di annotazione di cancellazione, il contestato trattamento dei dati consistente nell´estrazione e nella comunicazione di informazioni accessibili a chiunque non risulta allo stato illecito; rilevato che le società resistenti utilizzano in proposito informazioni, che non risultano dagli atti inesatte, provenienti da pubblici registri che i soggetti privati possono allo stato trattare anche senza il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice); rilevato che le richieste di cancellazione e di relativa attestazione in ordine a tali particolari dati sono, quindi, infondate nei confronti di entrambe le resistenti;

RILEVATO che, in ordine ai dati riferiti alle due ipoteche giudiziali, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambe le resistenti, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, risultando dalla documentazione in atti che le stesse hanno cancellato i dati in questione dai propri archivi;

RILEVATO che la richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili "ex art. 5, co.2 del Codice" formulata dalla ricorrente nell´istanza ex art. 7 e ribadita con il ricorso può essere utilmente qualificata alla stregua di una richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati ai sensi dell´art. 29 del Codice, posto che le società resistenti hanno entrambe sede legale nel territorio italiano, devono applicare la disciplina sul trattamento dei dati personali e non sono, quindi, tenute a nominare il rappresentante previsto dall´art. 5, comma 2, del Codice;

RILEVATO che, in ordine alle richieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gli ulteriori dati che riguardano la ricorrente e di conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili designati ai sensi dell´art. 29 del Codice, il ricorso deve essere dichiarato infondato nei confronti di Crif S.p.A., avendo tale resistente fornito sufficiente riscontro prima della proposizione del ricorso;

RILEVATO che, in ordine alle richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti gli ulteriori dati che riguardano la ricorrente e di conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del titolare del trattamento, il ricorso deve essere dichiarato infondato anche nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., avendo tale resistente fornito sufficiente riscontro prima della proposizione del ricorso; rilevato che, in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento ai sensi dell´art. 29 del Codice, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo tale resistente fornito riscontro sul punto solo nel corso del procedimento;

RITENUTO che la richiesta di risarcimento del danno, formulata solo nel corso dell´istruttoria, deve essere dichiarata inammissibile atteso anche che questa Autorità non ha competenza in merito a tale richiesta la quale deve essere proposta, se del caso, dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e di Cerved Business Information S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione e relativa attestazione dei dati riferiti al pignoramento immobiliare a carico della ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e Cerved Business Information S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione e relativa attestazione in ordine ai dati riferiti alle due ipoteche giudiziali a carico della ricorrente;

c) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Crif S.p.A. in ordine alle restanti richieste formulate dalla ricorrente;

d) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. in ordine alle richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile degli ulteriori dati che la riguardano e di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del titolare del trattamento;

e) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati ai sensi dell´art. 29 del Codice;

f) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

g) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.


Roma, 21 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1401230
Data
21/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso