Provvedimento del 25 luglio 2007 [1434653]
Provvedimento del 25 luglio 2007 [1434653]
[doc. web n. 1434653]
Provvedimento del 25 luglio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale l´avv. XY, in data 23 marzo 2007, ha chiesto a Ravenna Riscossione S.p.A. (ora Equitalia Ravenna S.p.A.), di avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima istanza l´interessata, lamentando l´avvenuto invio ad alcuni clienti del proprio studio legale di una "richiesta di dichiarazione stragiudiziale" -sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà- volta a verificare l´esistenza di eventuali loro debiti nei confronti della medesima interessata, ha anche chiesto di ottenere la comunicazione degli estremi identificativi dei "soggetti a cui è stata indirizzata la citata richiesta di dichiarazione stragiudiziale"; rilevato infine che la stessa interessata ha chiesto la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati nel predetto modo dalla citata società concessionaria in asserita violazione di legge, compresi quelli di cui non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (e l´attestazione che le operazioni in questione sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati);
VISTA la nota datata 3 aprile 2007 con la quale Ravenna Riscossione S.p.A. ha fornito riscontro, indicando le tipologie di dati trattati e la loro origine, le finalità, le modalità, la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento (indicandolo con riferimento alla funzione svolta), e ha dichiarato di non poter procedere alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati trattati, rivendicando la liceità del trattamento effettuato e rilevando che la loro conservazione costituirebbe un obbligo nei confronti degli enti impositori, oltre che un dovere nei confronti "dello stesso contribuente anche in caso di estinzione dell´obbligazione, rappresentando un archivio storico della riscossione. Ad esempio, dall´Ente impositore potrebbe pervenire, anche a distanza di anni un provvedimento di discarico/rimborso per indebito, con conseguente obbligo di restituzione al contribuente delle somme indebitamente versate";
VISTO il ricorso presentato il 19 aprile 2007 con il quale l´avv. XY, rappresentata e difesa dall´avv. Alessandro Branca (presso il cui studio ha eletto domicilio), ritenendo insufficiente il riscontro, ha ribadito le proprie istanze nei confronti di Equitalia Ravenna S.p.A. (già Ravenna Riscossione S.p.A.) e ha chiesto di porre a carico della stessa le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota dell´11 giugno 2007 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;
VISTE le memorie pervenute a questa Autorità il 17 maggio e il 27 giugno 2007 con le quali la resistente, nell´illustrare le diverse modifiche legislative e societarie che hanno inciso sulla natura della propria attività (oltre che sulla ragione sociale del titolare del trattamento), ha comunicato i dati personali relativi alla ricorrente ribadendone l´origine, nonché le modalità, le finalità e la logica del trattamento effettuato, e ha comunicato gli estremi dei soggetti cui sono state inviate le richieste di dichiarazione stragiudiziale (di cui ha allegato il testo), precisando che ai medesimi soggetti è stata successivamente inoltrata una nota "con la quale si comunicava di non tener conto alcuno della richiesta di dichiarazione stragiudiziale" precedentemente inviata; rilevato che la resistente ha altresì ribadito la liceità del trattamento effettuato (ex art. 75-bis del d.P.R. n. 602/1973), mediante l´invio delle contestate richieste di dichiarazioni stragiudiziali al fine di recuperare un credito, in qualità di agente della riscossione, nel rispetto delle disposizioni impartite al riguardo dall´Agenzia delle entrate;
VISTE le memorie inviate il 26 maggio e il 3 luglio 2007 con le quali la ricorrente, sottolineando di aver ottenuto tutte le informazioni richieste ai sensi dell´art. 7 del Codice solo dopo la presentazione del ricorso, ha ribadito di ritenere illecito il trattamento effettuato tenuto conto sia dell´esiguità del debito (33,25 euro), sia delle conseguenze negative che l´inoltro delle richieste di dichiarazione stragiudiziale ha provocato nei propri rapporti professionali;
RITENUTO che non emergono i presupposti per accogliere il ricorso nella parte riguardante la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali della ricorrente (nonché della relativa attestazione) detenuti dalla società resistente dal momento che gli stessi non risultano, allo stato, trattati in violazione di legge, dovendo essere conservati dall´agente della riscossione almeno fino alla definizione completa dei rapporti con l´ente impositore (vedi art. 37 del d.lg. 13 aprile 1999, n. 112);
RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali della ricorrente e di conoscere i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, avendo la resistente fornito esaustivo riscontro a tale richiesta solo nel corso del procedimento;
RITENUTO infine di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste alle quali la resistente aveva fornito un idoneo riscontro prima della presentazione del ricorso (e ciò anche con riferimento agli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato, avendo la società correttamente indicato, sin dall´inizio, tale responsabile attraverso l´individuazione della funzione dallo stesso svolta);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Equitalia Ravenna S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara infondate le richieste di cancellazione, trasformazione in forma anonima e di blocco dei dati della ricorrente (nonché di relativa attestazione);
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di accedere ai dati personali della ricorrente e di conoscere i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati;
c) dichiara infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste;
d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Equitalia Ravenna S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
Roma, 25 luglio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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