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Provvedimento del 25 luglio 2007 [1434697]

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[doc. web n. 1434697]

Provvedimento del 25 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze inviate da Andrea Barbiroli con le quali lo stesso ha contestato la ricezione di numerose telefonate e di messaggi e-mail a contenuto promozionale relativi a nuove offerte commerciali e all´invio della newsletter periodica di Vodafone Omnitel N.V.; visto che l´interessato ha chiesto (il 14 marzo 2007) di conoscere le modalità del trattamento dei dati che lo riguardano (con specifico riferimento a quelli trattati dal servizio clienti), opponendosi altresì (in particolare con fax spedito il 21 marzo 2007) a qualsiasi trattamento svolto a fini promozionali e/o commerciali;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 20 aprile 2007, con il quale l´interessato, non avendo ricevuto un riscontro idoneo e avendo nel frattempo ricevuto ulteriori comunicazioni promozionali, ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 giugno 2007 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 21 maggio 2007 con la quale la società resistente, nel fornire indicazioni sul complessivo trattamento dei dati personali del cliente, ha sostenuto che "sulle sim (…) intestate (all´interessato) il consenso al trattamento per finalità commerciali risulta negato", ma che "risultano due registrazioni di secondo livello con diverso username (…) al sito ww.190.it" relative alle utenze intestate al ricorrente, per le quali quest´ultimo "ha fornito, come richiesto in fase di registrazione al sito www.190.it, un indirizzo e-mail (…)" ed ha precisato che "tali username sono stati iscritti alle Newsletter Vodafone", circostanza della quale l´interessato medesimo era stato "avvisato (…) con la (…) e-mail di benvenuto, in cui erano altresì contenute tutte le informazioni per revocare autonomamente la sua iscrizione a dette newsletters"; visto che, nella medesima nota, la resistente ha anche precisato che "le conversazioni telefoniche (…) di servizio che intercorrono tra il servizio clienti Vodafone ed i clienti stessi non vengono mai registrate" tranne casi eccezionali "in cui è necessario tracciare una specifica volontà del cliente" che però viene in tali casi previamente informato;

VISTE le note datate 22 e 25 maggio 2007, con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto ed ha ribadito le proprie richieste, sottolineando come uno dei numeri di telefono mobile cui ha fatto riferimento Vodafone "corrisponde ad un´utenza che (l´interessato) aveva utilizzato fino al febbraio del 2006, inviando, al termine di tale periodo, apposita comunicazione di disdetta";

VISTA la nota datata 28 giugno 2007, con la quale la società resistente ha sostenuto, tra l´altro che:

"non risulta mai (…) revocato il consenso alla ricezione delle newsletter Vodafone" da parte dell´interessato e che "Vodafone è stata, pertanto, autorizzata a trattare i suoi dati personali per finalità informative correlate esclusivamente all´invio delle newsletter";

- prendendo atto della volontà dell´interessato, "provvederà a non inviare più (…) le newsletter";

- la disattivazione della sim card Vodafone non implica la cancellazione della registrazione sul sito www.190.it che resta associato allo username, anche in considerazione del fatto "che chiunque può registrarsi sul sito Vodafone senza essere necessariamente un cliente possessore di sim";

VISTA la nota datata 9 luglio 2007 (nonché l´ulteriore comunicazione del 13 luglio 2007), con la quale il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto un´ulteriore e-mail promozionale non sollecitata in data 4 luglio 2007 da parte di Vodafone Omnitel N.V., nonostante quanto dichiarato dalla resistente medesima nella citata nota del 28 giugno 2007; 

VISTA la nota anticipata via fax il 12 luglio 2007 con la quale la società resistente ha precisato che la revoca del consenso del ricorrente, attesi i necessari tempi tecnici, "è stata registrata nei sistemi informatici di Vodafone il 2 luglio 2007" e che "l´invio della newsletter del 4 luglio (…) è avvenuto solo ed esclusivamente in quanto il target per l´invio delle comunicazioni promozionali del 4 luglio è stato estratto (…) in data antecedente rispetto a quella dell´invio, prima cioè del giorno in cui la revoca risulta essere stata registrata nei sistemi Vodafone"; rilevato che nella medesima nota il titolare del trattamento ha confermato che l´invio delle newsletter al ricorrente "risulta revocato";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, in relazione alle richieste formulate dall´interessato, un sufficiente riscontro nel corso del procedimento, avendo, in particolare, attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) di aver adottato ogni idonea misura volta ad impedire l´inoltro al ricorrente della newsletter o di altre comunicazioni promozionali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Vodafone Omnitel N.V. nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1434697
Data
25/07/07

Tipologie

Decisione su ricorso