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Provvedimento del 11 luglio 2007 [1434813]

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[doc. web n. 1434813]

Provvedimento del 11 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da Luca Bosi a Umberto Cigognini con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di due messaggi di posta elettronica non sollecitati (relativi a manifestazioni musicali e ad un sito Internet), ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si è opposto, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 aprile 2007 da Luca Bosi nei confronti di Umberto Cigognini con il quale il ricorrente, nell´allegare copia delle e-mail con le quali il resistente comunicava l´avvenuta cancellazione dei dati che lo riguardano, ha ribadito solo le restanti richieste facendo osservare che alle stesse non era stato fornito riscontro; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 29 maggio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie inviate via fax il 7 maggio e il 15 giugno 2007 con le quali il resistente, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Biletta e L. Mazzotti, nel dichiarare di aver cancellato i dati personali del ricorrente a seguito della sua richiesta, ha rilevato che ciò gli renderebbe impossibile "risalire  all´iscrizione" dell´indirizzo e-mail nel database dal quale lo stesso è stato tratto per l´invio delle due comunicazioni; rilevato, inoltre, che il resistente ha dichiarato che di tale database sarebbe titolare un altro soggetto che lo avrebbe autorizzato ad utilizzarlo per l´invio delle citate comunicazioni;

VISTA le memorie inviate dal ricorrente il 5 maggio, 12 maggio e 19 giugno 2007, con le quali lo stesso ha contestato il riscontro, rilevando l´illecito utilizzo da parte del ricorrente di un database che sarebbe stato messo a disposizione da un altro soggetto e richiamando l´attenzione sul mancato, preciso riscontro alle istanze formulate con il proprio interpello preventivo;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 130 del Codice (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) è necessario il consenso preventivo degli interessati anche per l´invio di una sola comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario (come quelle contestate volte a pubblicizzare alcune manifestazioni musicali);

RITENUTO di dover accogliere il ricorso in ordine alle richieste di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati stante il mancato riscontro del resistente; ritenuto, pertanto, di dover ordinare al resistente di comunicare all´interessato tali informazioni entro il 31 agosto 2007, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, avendo il resistente fornito alle stesse un sufficiente riscontro ed avendo comunicato, in particolare, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente (del quale prima, però, avrebbe dovuto, più correttamente, comunicare l´origine);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Umberto Cigognini nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del parziale riscontro fornito dal resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ordina al resistente di fornire all´interessato tali informazioni entro il 31 agosto 2007 e di dare comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Umberto Cigognini, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1434813
Data
11/07/07

Tipologie

Decisione su ricorso