Provvedimento del 11 luglio 2007 [1434982]
Provvedimento del 11 luglio 2007 [1434982]
[doc. web n. 1434982]
Provvedimento del 11 luglio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA l´istanza inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da Luca Bosi a Sergio Piazzoli, titolare del sito Internet "www.musicalboxeventi.com", con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo al rinvio di un concerto), ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si è opposto, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 aprile 2007 da Luca Bosi nei confronti di Musical Box di Sergio Piazzoli con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le richieste e ha anche chiesto di porre a carico del resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 29 maggio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTE le memorie pervenute il 2 maggio, il 16 maggio e il 18 giugno 2007 con le quali il resistente, nel dichiarare di avere cancellato i dati personali del ricorrente, ha dichiarato che "l´invio dell´e-mail al sig. Bosi è stato frutto di un errore" (avendo la stessa il solo scopo di informare gli interessati del rinvio di un concerto) e di non aver "mai diffuso, né comunicato ad altri soggetti" l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente;
VISTE le memorie prodotte dal ricorrente il 5 maggio, il 13 maggio e il 18 giugno 2007, con le quali lo stesso ha contestato il riscontro, richiamando l´attenzione sul mancato riscontro ad alcune delle istanze formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice;
RILEVATO che ai sensi dell´art. 130 del Codice (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) è necessario il consenso preventivo degli interessati anche per l´invio di una sola comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´invio di informazioni pubblicitarie (come quelle contestate, volte a pubblicizzare alcune manifestazioni musicali);
RITENUTO di dover accogliere il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice stante il mancato riscontro del resistente al riguardo; ritenuto, pertanto, di dover ordinare al resistente di comunicare all´interessato tale informazione entro il 31 agosto 2007, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;
RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste, avendo il resistente fornito alle stesse un sufficiente riscontro nel corso dell´istruttoria del procedimento ed avendo comunicato, in particolare, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato dai propri archivi l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Musical Box di Sergio Piazzoli nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del parziale riscontro fornito dal resistente nel corso del procedimento;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 29 del Codice e ordina al resistente di comunicare all´interessato tale informazione entro il 31 agosto 2007, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;
c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Musical Box di Sergio Piazzoli, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 11 luglio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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