Provvedimento del 11 luglio 2007 [1435840]
Provvedimento del 11 luglio 2007 [1435840]
[doc. web n. 1435840]
Provvedimento del 11 luglio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 aprile 2007 dall´avv. XY (ex dipendente dell´Inpdai) nei confronti dell´Inps-Istituto nazionale della previdenza sociale (subentrato nei rapporti attivi e passivi del disciolto Inpdai a decorrere dal 1° gennaio 2003), con il quale l´interessato ha ribadito la richiesta, formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volta ad accedere ai dati che lo riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale (con specifico riferimento ai dati relativi al proprio "atto di dimissioni dall´KY Inpdai, del 1990, ivi contenuto"); rilevato che il ricorrente ha sostenuto che la conoscenza di tali informazioni sarebbe "fondamentale" in relazione alle controversie giudiziarie instaurate e instaurande relative, anche, alla richiesta di riassunzione in servizio;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 25 maggio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota anticipata via fax il 26 aprile 2007, con la quale l´istituto resistente ha sostenuto di aver (con lettera raccomandata del 3 aprile 2007) comunicato già al ricorrente la disponibilità a consentire l´accesso alle informazioni richieste, ed ha precisato che il fascicolo è disponibile presso la relativa Direzione centrale risorse umane, Area gestione contenzioso del lavoro, e che già nella lettera raccomandata aveva specificato che "agli atti della suddetta Area non risulta alcun atto relativo alle (…) dimissioni dall´KY Inpdai nel 1990";
VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 9 maggio 2007, nel corso della quale l´avv. XY, nel confermare di aver avuto accesso il giorno precedente ai dati personali contenuti nel proprio fascicolo personale, ha ribadito che "l´atto di dimissioni dalla qualifica di KY interno dell´Inpdai non è stato reperito in detto fascicolo (…)" ed ha, quindi, allegato copia della denuncia di smarrimento di tale documento che ha sporto presso la Stazione dei carabinieri di WK il giorno 8 maggio 2007;
VISTE le memorie datate 10 maggio 2007 e 19 giugno 2007, con le quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando "l´incuria" con cui, a suo avviso, sarebbero stati conservati i dati personali che lo riguardano;
VISTA la memoria anticipata via fax il 12 giugno 2007 con cui l´ente resistente ha ribadito di aver "posto in essere ogni azione idonea a soddisfare le richieste del ricorrente", provvedendo anche a reperire presso lo studio dell´avv. Medugno una nota dell´Inpdai risalente al 1990, relativa alla concessione di un periodo di aspettativa al ricorrente; visto che il resistente ha ribadito di non detenere lo specifico documento richiesto da XY risultando agli atti solo "due atti di dimissioni al servizio (di cui uno revocato) presentati dal ricorrente nel 1991";
RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali di cui all´art. 7 del Codice consente all´interessato di accedere solo ai dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento il quale li deve mettere a disposizione nelle forme e nei modi di cui all´art. 10 del Codice; rilevato che il medesimo art. 10 non consente invece di richiedere al titolare del trattamento la creazione di documenti inesistenti -o non più esistenti- nei propri archivi o la loro aggregazione innovativa secondo modalità prospettate dall´interessato;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, alla luce dei riscontri forniti dalla resistente che, nel corso del procedimento, ha dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver messo a disposizione del ricorrente i dati personali che lo riguardano contenuti nel fascicolo conservato presso l´Area gestione contenzioso del lavoro;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dichiara non luogo a provvedere sul ricorso
Roma, 11 luglio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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