Provvedimento del 19 luglio 2007 [1435967]
Provvedimento del 19 luglio 2007 [1435967]
[doc. web n. 1435967]
Provvedimento del 19 luglio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante il 13 aprile 2007 da XY, rappresentato da WY, nei confronti dell´avv. Vito Veneziani con il quale l´interessato ha ribadito un´istanza avanzata (insieme ad altre non riproposte con il ricorso) ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volta ad ottenere "il blocco e la conseguente inibizione nell´utilizzo dei dati" che lo riguardano contenuti nella documentazione relativa ad alcuni procedimenti giudiziari nel corso dei quali il ricorrente era stato rappresentato dal padre del resistente, anch´egli avvocato, ora deceduto; rilevato che, in particolare, il ricorrente ritiene illecito il trattamento di tali dati da parte del resistente il quale, ripetutamente e da ultimo il 21 febbraio 2007, li avrebbe utilizzati per richiedergli somme, a suo avviso non dovute, relative a "spese anticipate (…) onorari e (…) diritti di avvocato, maturati" dal proprio dante causa "in virtù delle opere professionali profuse in (…) favore" del ricorrente medesimo in diverse cause civili; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° giugno 2007 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;
VISTA la nota inoltrata via fax il 17 maggio 2007 con la quale il resistente ha dichiarato che, presso il proprio "studio professionale, sono detenuti i fascicoli contenenti gli atti giudiziari, dei quali è stato autore" il proprio padre in seguito al mandato conferitogli dal ricorrente per rappresentarlo in alcune cause civili e che i dati in essi contenuti (in particolare, quelli identificativi) sono utilizzati "al solo fine del recupero dei crediti professionali dell´avv. Francesco Veneziani" da parte dei suoi eredi e non saranno oggetto di "alcuna diffusione, tantomeno sistematica, poiché saranno conosciuti solo e soltanto dal magistrato, o dall´Ufficio istituzionale, che sarà designato a conoscere processualmente della instauranda vertenza per il recupero dei crediti anzidetti";
VISTA la memoria presentata il 21 maggio 2007 con la quale il ricorrente ha ribadito di ritenere illecito il trattamento effettuato dal resistente, rilevando, in particolare che non può sostenersi che i dati personali che lo riguardano "raccolti dal defunto avv. Veneziani, possano essere trasmessi iure successionis ai propri eredi, giacché non trattasi di mere opere intellettuali, frutto dell´ingegno esclusivo del de cuius, (…) involgendo pure tutto quel materiale, conoscitivo, personale e patrimoniale che, nel corso di un ventennio, il legale aveva raccolto dal suo cliente"; rilevato che, a parere del ricorrente, "quantunque fosse acclarato il presunto diritto dell´avv. Veneziani al compenso professionale, esso dovrebbe essere autorizzato a trattenere solo i dati indispensabili per l´esercizio di tale diritto" e solo per il tempo strettamente necessario per il perseguimento di tale finalità, tempo oramai decorso, tenuto conto che, "dalla scomparsa dell´avv. Francesco Veneziani, dante causa dell´odierna controparte, sono passati ben quattro anni"; rilevato che il ricorrente ha ribadito le proprie richieste anche nell´audizione del 23 maggio 2007;
VISTA la nota inoltrata via fax il 20 giugno 2007 con la quale il resistente ha ribadito di ritenere lecito il trattamento dei dati personali dell´interessato effettuato per far valere il proprio diritto al recupero dei crediti professionali maturati dal padre in "otto cause, nelle quali dinanzi a diverse curie (…) e per valori di giudizi civili per lo più assai considerevoli, l´avv. Francesco Veneziani aveva patrocinato" il ricorrente, senza che questi, a suo avviso, "abbia mai provveduto a compensare il professionista per quelle opere"; ciò, tenuto conto che il proprio padre, anche in considerazione dei rapporti amicali che tra i due intercorrevano, "prima che intervenisse morte improvvisa non aveva avuto tempo di quantificare, come poi fatto dai suoi eredi" i compensi relativi a tali opere;
VISTA la memoria depositata l´11 luglio 2007 con la quale il ricorrente, nel ribadire l´illiceità del trattamento effettuato dal resistente, ha nuovamente sollecitato il blocco dei dati, detenuti a suo avviso in violazione di legge, o il "deposito dei fascicoli presso l´Ordine forense di appartenenza";
RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di blocco avanzata dal ricorrente con il ricorso dal momento che i dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione relativa ai procedimenti giudiziari nei quali lo stesso era rappresentato dall´avv. Francesco Veneziani, non risultano allo stato trattati dagli eredi di quest´ultimo in violazione di legge; ciò, tenuto conto che, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. f), del Codice, non è necessario il consenso dell´interessato per il trattamento di dati personali che lo riguardano quando lo stesso è volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (ovvero, nel caso di specie, fino al momento in cui non si sia conseguito il citato scopo o che si sia prescritto il diritto da far valere);
RILEVATO che la presente dichiarazione di infondatezza, formulata con esclusivo riferimento all´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice, non preclude l´esercizio da parte dell´interessato di eventuali diritti dinanzi alle competenti sedi per la restituzione, se dovuta, di taluni documenti "in originale" relativa ai procedimenti giudiziari che lo riguardano;
VISTA la documentazione in atti;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara infondato il ricorso;
b) dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, 19 luglio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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