Provvedimento del 19 luglio 2007 [1436141]
Provvedimento del 19 luglio 2007 [1436141]
[doc. web n. 1436141]
Provvedimento del 19 luglio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 10 aprile 2007, presentato da XY nei confronti di Unicredit Banca S.p.A., con il quale la ricorrente (già correntista di tale banca), nel lamentare "l´indebita comunicazione a terzi" dei dati che la riguardano (relativi anche alla propria figlia e al defunto coniuge, "cointestatari delle medesime posizioni bancarie"), ha chiesto di ottenere "l´aggiornamento" e la "rettificazione" di alcune informazioni riportate in una lettera indirizzata dalla banca al Tribunale di Treviso (a seguito di un´ordinanza emessa dal giudice istruttore di tale Tribunale ai sensi dell´art. 210 c.p.c.), in quanto "dati non corretti", e di conoscere la logica applicata al trattamento dei predetti dati, sollecitando altresì l´attestazione che il loro aggiornamento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali gli stessi sono stati comunicati; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico del titolare le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 1° giugno 2007 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata via fax il 4 maggio 2007 con la quale la banca resistente, nel rimarcare la correttezza dell´invio della documentazione all´autorità giudiziaria richiedente, ha integrato i precedenti riscontri, fornendo chiarimenti in ordine alla richiesta di correzione di alcuni dati personali dell´interessata riportati nella documentazione bancaria ad essa relativa; rilevato che, in particolare, sono stati forniti chiarimenti in ordine alle contestate date di "chiusura tecnica" di alcuni rapporti di conto corrente (avvenuta anni dopo le ultime movimentazioni accertate) e che la banca ha sostenuto al riguardo che, per tali rapporti, "la provenienza ex Cassamarca rende ipotizzabile la teoria che, in sede di ribaltamento della procedura, si siano verificate delle inesattezze";
VISTA la nota pervenuta a questa Autorità il 20 giugno 2007 con la quale la ricorrente ha sostenuto, tra l´altro, che la "motivazione della cd chiusura tecnica (…) non costituisce una spiegazione plausibile quando vi sono dati erronei ad anni di distanza";
VISTE le note inviate via fax dalla resistente l´8 maggio 2007 e il 9 luglio 2007 con le quali Unicredit Banca S.p.A., nell´inviare ulteriore documentazione, ha confermato gli aggiornamenti e le correzioni effettuate "alla luce degli accertamenti esperiti e delle risultanze degli stessi";
RILEVATO che il ricorso viene preso in considerazione in riferimento esclusivamente alla posizione di XY e del defunto coniuge XW (rispetto al quale la XY può esercitare, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, i diritti di cui all´art. 7 del medesimo Codice);
RILEVATO che la richiesta, formulata dalla ricorrente solo nell´atto di ricorso, di conoscere la logica applicata al trattamento dei dati in questione non rientra fra le specifiche richieste già avanzate dalla medesima interessata con la precedente istanza ex art. 7 e 8 del Codice ed è pertanto in questa sede inammissibile;
RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla restante richiesta dell´interessata volta ad ottenere l´aggiornamento e la rettificazione delle informazioni bancarie che la riguardano, avendo il titolare del trattamento fornito sufficiente riscontro a tale richiesta, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando di aver effettuato i necessari aggiornamenti alla luce delle verifiche e delle ricostruzioni cronologiche sullo stato dei rapporti;
RITENUTA la necessità di accogliere il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere l´attestazione che l´operazione di rettificazione dei dati è stata portata a conoscenza del Tribunale di Treviso al quale la banca aveva comunicato le informazioni oggetto di contestazione. Ciò, non risultando in atti che al citato tribunale siano stati comunicati gli aggiornamenti (con particolare riguardo alle precisazioni in ordine alle cd. chiusure tecniche) di cui alla nota del 4 maggio 2007; ritenuto, pertanto, di dover ordinare alla resistente di fornire all´interessata la predetta attestazione entro il 10 settembre 2007, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;
RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione per giusti motivi della residua parte;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere la logica applicata al trattamento dei dati;
b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere l´attestazione che l´operazione di rettificazione dei dati è stata portata a conoscenza del Tribunale di Treviso cui sono stati comunicati i dati dell´interessata e ordina alla resistente di fornirle tale attestazione entro il 10 settembre 2007, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;
c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di ottenere l´aggiornamento e la rettificazione dei dati;
d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Unicredit Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.
Roma, 19 luglio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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