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Provvedimento del 19 settembre 2007 [1445553]

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[doc. web n. 1445553]

Provvedimento del 19 settembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Sara Fontanini e Giulia Fontanini, rappresentate e difese dall´avv. Roberto Ziani presso il cui studio hanno eletto domicilionei confronti diPoste Italiane S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Le interessate (nipoti abiatiche del defunto sig. Mario Fontanini) hanno proposto ricorso lamentando di non aver ricevuto un idoneo riscontro ad alcune richieste inviate a Poste Italiane S.p.A. con le quali avevano chiesto, tra l´altro, di ottenere "copia" della documentazione relativa ai "rapporti di qualunque genere", intestati o cointestati al nonno defunto "copia degli estratti conto dei rapporti in essere per i tre anni antecedenti la morte" dello stesso e di "conoscere il nominativo del soggetto eventualmente cointestatario" di tali rapporti, nonché di porre a carico di controparte le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti (art. 147).

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate  in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al/i titolare/i o al/i responsabile/i del trattamento e da questi disattese anche in parte.

Al fine di consentire l´esatta individuazione dei diritti fatti valere dal ricorrente, quest´ultimo deve allegare copia della previa istanza inoltrata al titolare del trattamento (art. 147, comma 2, lett. a), del citato Codice). Ciò, anche in considerazione del fatto che, sebbene la richiesta possa essere rivolta al titolare o al responsabile del trattamento "senza formalità" (art. 8, comma 1, del Codice), la stessa deve essere tuttavia intesa ad esercitare gli specifici diritti previsti dal citato art. 7. Tra questi, è compreso, in particolare, il diritto di accesso ai dati personali il quale consente di ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile solo dei dati personali riguardanti l´interessato, conservati effettivamente e attualmente dal titolare del trattamento (dati che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice). Il diritto di accesso non permette invece di ottenere direttamente, sempre e comunque, copia integrale della documentazione che contenga tali dati e che sia eventualmente detenuta dal titolare del trattamento.

Nel caso di specie le istanze allegate al ricorso non sono in realtà qualificabili come atti di previo esercizio dei diritti di cui al citato art. 7. Né, a seguito della richiesta di regolarizzazione rivolta da questa Autorità in data 20 luglio 2007, le ricorrenti hanno prodotto copia di altri documenti qualificabili come tali.

In particolare le lettere del 7 e del 26 marzo 2007 indicate dalle ricorrenti nella nota anticipata via fax il 31 luglio 2007 quali istanze rivolte a Poste Italiane S.p.A. non contengono alcun riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali né alcun richiamo, neppur implicito, agli specifici diritti tutelati dall´art. 7 del Codice.

La presente dichiarazione di inammissibilità non preclude alle interessate la possibilità di presentare un nuovo ricorso al Garante nel rispetto dei requisiti prescritti dagli art. 145 e ss. del Codice.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 settembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1445553
Data
19/09/07

Tipologie

Decisione su ricorso